GARANTIRE NEI NEGOZI SFITTI CONDIZIONI DECOROSE
dal 10/11/2020 al 30/11/2020
L’Amministrazione comunale di Mirandola invita i proprietari dei locali ad uso negozio (per attività commerciali e altro) attualmente sfitti e vuoti, a mantenerli in condizioni decorose in termini di ordine e pulizia al proprio interno, come pure sulle parti esterne: siano esse vetrate a vista, serrande, etc.
L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che quanto indicato è previsto già nell'art. 12 del vigente Regolamento di polizia urbana (riportato sotto, per esteso) recentemente approvato, e che per omessa pulizia delle facciate (vetrate, serrande, etc. ne fanno parte), sono previste sanzioni fino a € 300,00 e l’obbligo di cessare l’attività.
Articolo 12: manutenzione degli edifici e delle aree
1. I proprietari, i locatori ed i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e ai percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.
7. La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo di cessare l’attività.