Cosa fa
Si occupa di:
applicare il DECRETO LEGISLATIVO N. 1 DEL 02 GENNAIO 2018 (Codice della Protezione Civile) curando la programmazione degli interventi pertutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o, anche, dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e da altri eventi calamitosi, in relazione ai rischi dello stesso territorio.
Tale programmazione/coordinamento dunque, è imperniata sui rischi peculiari del nostro territorio cioè: idraulico (esondazioni o rotte di fiumi come Panaro e Secchia e straripamenti di canali, fossati e scoli minori); sismico (scosse telluriche per territori in cd.”Zona 3” ossia a bassa intensità sismica); da allagamenti localizzati (per intese persistenti precipitazioni); ondate di calore (specie per le cd. “Categorie a rischio); industriale (controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose); da incendi boschivi (catasto delle aree percorse dal fuoco).
Inoltre, la programmazione deve distinguere le attività per tipologia di evento calamitoso: difatti, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.
La stessa programmazione si sviluppa secondo una codificata tipologia di attività di protezione civile ossia:
- previsione dei rischi, cioè attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- prevenzione dei rischi, cioè attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione (lo sono attività come l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione);
- soccorso,cioè interventi integrati e coordinati in specifica “Catena di comando” diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, ogni forma di prima assistenza;
- superamento dell’emergenza, cioè la sola attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Tali attività sono previste nei doverosi Piani di Protezione Civile Comunale che devono conformarsi a quelli provinciali, regionali e nazionali, correlando le tipicità gestionali del territorio locale con la tutela dai suoi rischi peculiari, tramite risorse umane (indicate nel Centro Operativo Comunale, acronimo COC), strumentali (attrezzature informatiche e mezzi vari) e finanziarie.
Il Sindaco è Autorità di Protezione Civile Comunale: in tale qualità deve assicurare:
1) la rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile, raccordandosi con le Province e la Regione;
2) la predisposizione e all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei Piani comunali o intercomunali di emergenza ed al loro costante aggiornamento (devono prevedere, tra l’altro, l’approntamento di Aree attrezzate per fare fronte a situazioni di crisi e di emergenza);
3) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti, ivi compresi quelli assicurati dalla Polizia municipale, da attivare in caso di eventi calamitosi secondo le procedure definite nei piani di emergenza;
4) l’informazione della popolazione sulle situazioni di pericolo e sui rischi presenti sul proprio territorio;
5) l’attivazione degli interventi di prima assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi e all’approntamento dei mezzi e delle strutture a tal fine necessari;
6) la predisposizione di misure atte a favorire la costituzione e lo sviluppo, sul proprio territorio, dei Gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione.
In particolare, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari. Se la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto/Regione che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità Comunale di Protezione Civile
Per tutte queste attività e compiti, il Sindaco (Comune), si avvale di una propria Struttura cioè il cit. COC che è coordinato dal Responsabile del SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
In conclusione, IL SERVZIO DI PROTEZIONE CIVILE ESPLICA TUTTE LE SOPRA SINTETIZZATE ATTIVITA’ avvalendosi, in primis, del Volontariato locale.
A questo Servizio (Responsabile) ogni persona:
- PUO’ CHIEDERE INFORMAZIONI SU OGNI ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE (criticità “storiche” e recenti per ogni rischio, auto protezioni, mezzi, punti deboli, Volontariato, COC, corsi, atti, etc)
- HA DIRITTO DI PRESENTARE SUGGERIMENTI PER IL LORO MIGLIORE SVOLGIMENTO.
Tuttavia, il comma 122 della L. 56/2014, in vigore dall’8 aprile 2014 (cd. Legge Del Rio) divide il “Sistema Protezione Civile”, finora costruito e conosciuto, stabilendo che se la funzione (unitaria per essenza) di protezione civile è attribuita alle Unioni:
- all’UNIONE spetta l’approvazione e l’aggiornamento dei Piani di emergenza e le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento (risorse di pianificazione);
- i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di Autorità Comunale di Protezione Civile (reperibilità-soccorso e superamento dell’emergenza, oltre alla prevenzione, non menzionata, il che comporta che ogni Comune mantiene, comunque, il Servizio di Protezione Civile nella sua Struttura e collabora con la programmazione dell’Unione, intervenendo in proprio/COC in sede di: preannuncio, monitoraggio, sorveglianza e vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi).