Cos'è
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.24/E del 18/04/2016, pur riaffermando quanto già riportato nella circolare della stessa Agenzia n.70/2002, che i termini antecedenti, necessari e funzionali, ai fini dell'esenzione dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma é necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale, ha stabilito che i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art.18, c.1, del d.P.R. n.115/2002, in quanto trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.