Cos'è
Per tali documenti è necessario fare una distinzione: mentre per i documenti destinati ai procedimenti di adozione, filiazione, affidamento, assistenza dei minori, è sufficiente dichiarare l'uso per ottenere l'esenzione dall'imposta, per i procedimenti di curatela di inabilitati, amministratori di sostegno, è necessario che il richiedente rivesta la qualità di parte processuale (circolare del Ministero della Giustizia del 1/02/2007, prot.14803), ovvero che il procedimento per il riconoscimento del tutore o dell'amministratore di sostegno in sede giudiziaria sia già iniziato. Sono esenti anche gli atti successivi all'adozione del provvedimento da parte del magistrato.
La circolare del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, del 1/02/2007 é utile e chiarificatrice in merito al trattamento tributario degli atti e documenti richiesti per uso interdizione, inabilitazione e amministratzione di sostegno.
Richiamata la circolare dell'Agenzia delle entrate n.70/2002, si ribadisce che tutti gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministratore di sostegno, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e dall'imposta di bollo, e in particolare per i documenti richiesti per uso interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, l'esenzione dell'imposta di bollo sussiste solo a condizione che tali documenti siano considerati atti del processo, intesi come tuti gli atti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali.
Pertanto é necessario, per poter ottenere il certificato in esenzione dall'imposta di bollo, che il soggetto beneficiazio rivesta la qualità di parte processuale.