Cos'è
I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia possono votare nel Comune di Residenza. In particolare: in occasione delle Elezioni europee possono votare per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo; in occasione delle Elezioni Amministrative possono votare per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).
Gli Stati che fanno parte dell'Unione Europea sono: Austria, Belgio. Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Come si esercita il diritto di voto
Se l'istanza d'iscrizione è stata accolta, basta presentarsi al proprio seggio elettorale, attribuito secondo l’indirizzo di residenza, nei giorni delle consultazioni, muniti della apposita tessera elettorale, (valida solo per Parlamento Europeo e/o elezione Sindaco e che viene consegnata dal Comune in tempo utile per l'esercizio del voto) e di un documento di riconoscimento idoneo.
Ai cittadini maggiorenni dell'Unione Europea residenti nel Comune
Chi può presentare
Come si fa
Per esercitare il diritto di voto occorre presentare una domanda su appositi moduli.
Chi intende presentare la domanda puo':
- consegnarla personalmente all'Ufficio Elettorale del Comune
- inviarla per fax, posta elettronica, PEC, con la fotocopia di documento d'identita' valido.
Cosa si ottiene
La tessera elettorale che consente di poter esercitare il il diritto di voto nelle elezioni dove questo è previsto
Costi
Vincoli
L’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è valida fino a quando l’interessato non perde i requisiti d’iscrizione: condanna penale, emigrazione in Stato estero.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
Tuttavia, nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione nel caso di elezioni comunali.
Il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - con sentenza n. 01193/2012 del 31.01.2012, ha sancito l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del d.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
- Modalità di avvio
- A domanda degli interessati
- Decorrenza termine
Dalla presentazione della domanda
- Fine termine
L'iscrizione nelle liste elettorali avviene tramite il procedimento di revisione delle liste elettorali, che ha luogo:
- in via ordinaria nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno;
- in via straordinaria entro il 45° e il 30° giorno antecedente la data del voto.
- Tempo medio
E' dipendente da quando verrà effettuata la prima revisione delle liste elettorali, e dai controlli che è necessario eseguire rispetto alla documentazione presentata
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
- No
- Provvedimento finale
Iscrizione del richiedente nelle liste elettorali aggiunte del Comune
- Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
- Titolare del potere sostitutivo
- Riferimenti normativi
Per l'elezione degli organi del Comune: d.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197
Per l'elezione del Parlamento europeo: D.L. 24 giugno 1994, n. 408
Per la revisione delle liste elettorali:
- art.48 Costituzione;
- d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - T.U. Delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle leggi elettorali.
- circolare Ministero dell’Interno 1° febbraio 1986, n. 2600/L