Cos'è
Con parere Prot. n. 909-2854/2006 del 20/01/2006,la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, ha stabilito che “le domande d’iscrizione presentate dalle società cooperative edilizie ai sensi dell’art. 31, L. 340/2000 sono soggette ad imposta di bollo, cumulativamente per istanza e documentazione allegata, nelle misura di euro 65, giusta articolo 1-ter Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72.” Infatti la precitata Direzione ha ritenuto che le domande di iscrizione e deposito nel Registro Imprese presentate dalle società cooperative edilizie non fruiscano di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di bollo, perché non rientranti nell’elencazione dell’art. 66, comma 6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427/1993.