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A seguito dell'entrata in vigore della L. n.183/2011, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per atti e documenti in materia di assicurazione obbligatoria, di assegni famigliari, ecc., prevista dall'articolo in esame, non può più essere invocata per i certificati anagrafici poichè il destinatario (l'INPS o altri istituti previdenziali) non potrà più accettarli ma dovrà procedere all'acquisizione d'ufficio o accettare l'autocertificazione resa dall'interessato.

L'unica eccezione resta per gli atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni dovute sulla base di leggi straniere.

Anche per i certificati richiesti per essere presentati a fondi pensione complementari non può essere invocata l'esenzione dall'imposta di bollo, in quanto, trattandosi di forme di pensione complementare, disciplinate dal d.Lgs. n.252/2005, e non di pensioni dirette o di reversibilità o di assicurazioni sociali obbligatorie, tali certificani devono essere assogettati all'imposta di bollo in quanto ricadono nella previsione dell'art.4 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n.642/1972.

L'esenzione sulla base dell'art.9 è invece applicabile alle autentiche di sottoscrizione delle deleghe per la riscossione dei ratei, da parte degli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

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Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No

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