Cos'è
I manufatti collocati sulle sepolture cimiteriali, che si distinguono in lapidi e coprifossa, sono di proprietà dei famigliari che ne dispongono la collocazione, e la loro manutenzione e rimozione è a loro totale carico.
Per i manufatti che non rispetteranno le caratteristiche e dimensioni previste, sono applicabili sanzioni a carico dei realizzatori o, qualora questi non fossero identificabili, a carico dei famigliari o dei concessionari, e i manufatti non conformi dovranno essere rimossi con costi a carico dei realizzatori o dei famigliari o concessionari.
Lapidi su sepolture murarie (tumulazioni)
É fatto obbligo a tutti i concessionari di provvedere, sulla tomba in cui è stato tumulato un cadavere, resti o ceneri, entro 90 giorni, al montaggio di lapide
, su cui dovrà essere riportato in caratteri italiani, chiari e leggibili, il nome, cognome, data di morte dei defunti tumulati. Sulla lapide possono essere riportati anche nominativi di persone decedute non collocate nella sepoltura, che siano parenti dei defunti collocati nella sepoltura stessa.
Per la mancata applicazione della lapide, è prevista una sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 Euro.
Qualora anche a seguito della sanzione amministrativa, non venisse collocata la lapide, è prevista la decadenza della concessione.
Per maggiori dettagli vedi il Regolamento comunale.
Corpifossa su sepolture in terra (inumazioni)
I famigliari dei deceduti possono, senza alcun obbligo, collocare sulle fosse in campo comune, una lapide aventi le misure e caratteristiche fissate dal Regolamento comunale.