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Per le violazioni alla normativa nazionale, che non costituiscano reato e per le quali non è prevista specifica sanzione, si applica il secondo comma dell'art.358 del r.d. n.1265/1934, così come elevato dall'art.16 del d.Lgs.n.196/1999.

Le infrazioni al Regolamento comunale, quando non siano violazione di norme nazionali, regionali o reati, sono soggette al pagamento di una sanzione secondo l’elenco riportato ai commi successivi, in ordine di gravità, elevabile dagli organi preposti alla vigilanza e dalle Forze di Polizia locali e statali

Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00:

a.      presenza in cimitero durante le ore di chiusura e uso indebito dei dispositivi di emergenza per apertura dei cancelli (art. 13, c.8)
b.      accesso non autorizzato a depositi di osservazione  e obitori comunali (art. 4):

  • accesso in orario non consentito;
  • accesso in locale non consentito;

c.      deposito ed occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale da parte di ditte che svolgano lavori all'interno dei cimiteri:

  • ideposito di materiale senza preventiva autorizzazione;
  • mancata apposizione di segnalazione o transennamento, quando il passaggio dei visitatori possa costituire pericolo;
  • mancata pulizia e/o riassetto delle aree dopo lavori eseguiti;
  • abbandono di materiale di risulta;

d.      deposizione e presenza di fiori, piante e oggetti commemorativi con ingombri superiori al consen­tito o collocati in spazi non idonei (art. 13, commi 11 e 12);
e.      abbandono di materiale di risulta, da parte di visitatori (terra, ghiaia, fiori, plastica, foglie, ecc.) fuori dai contenitori;
f.        mancata applicazione della lapide, di un cartello plastificato o di una targhetta metallica, entro 90 giorni dalla sepoltura (art. 14, comma 1).
g.      mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, sia per le fosse di inumazione che per i loculi (art. 26, comma 13);
h.      arrivo di cadavere presso il cimitero oltre i 30 minuti rispetto all’orario concordato con il soggetto responsabile del trasporto e autorizzato con l’Ufficio di Polizia mortuaria (articolo 11, comma 3).

Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 200,00 euro:

a.      violazione del luogo di osservazione del cadavere, o  trasporto o trattamento del cadavere non autorizzato durante il periodo di osservazione (articolo 5);
b.      interventi sull’impianto lampade votive non autorizzati (art. 35 comma 4);
c.      effettuare o variare, senza avere ottenuto il previo consenso da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria o Ufficio cimiteriale, date, orari, itinerari e modalità relativamente a trasporti e cerimonie funebri (art.8 commi da a 9, art.11 commi 3 e 4, art.12 commi 2 e 3);
d.      mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte di personale dell'impresa;
e.      fissaggio di lapidi o monumenti in modo da non garantire sufficiente sicurez­za del manufatto (art. 14 comma 2);
f.        interventi su strutture murarie non autorizzati, finalizzati a modificare la capacità delle sepolture (art.22, comma 3);
g.      per le violazione di cui all’art.19 e allegato A in materia di affido delle ceneri.

Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 300,00 euro

a.    irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
b.    mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
c.    mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al per¬sonale delle imprese;
d.    mancato servizio;
e.    inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri o altresì alle norme relative alla sicurezza del lavoro;
f.    trasporto funebre in contenitore non sigillato, ad esclusione dei casi autorizzati;
g.    esercizio dell'attività di onoranze funebri anche attraverso la negozia¬zione degli affari all'interno di strutture sanitarie, depositi di osserva¬zione, obitori ed uffici pubblici (art.9 comma 6);
h.    intervento non autorizzato all'interno della cappella gentilizia privata di cui la Delibera del Consiglio Comunale n. n.22 del 21.01.1988;
i.    apposizione di lapidi o coprifossa non conformi a quanto previsto nell’allegato n.6 al presente Regolamento. Oltre alla presente sanzione dovrà essere disposta la rimozione del manufatto non a norma qualora questi non venisse rimosso o sostituito entro 60 giorni dalla contestazione;
j.    mancata applicazione della lapide entro 90 giorni dalla sepoltura (art.14, comma 1), o non avente le caratteristiche descritte al precedente art.1, c.3, lett.z, o al successivo allegato n.6.

Per le altre violazioni amministrative del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si ap­plica comunque una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro.

Per le violazioni amministrative del presente regolamento si applicano le procedure di cui alla L. 689/1981.

Cosa serve

-

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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