Cos'è
Per le violazioni alla normativa nazionale, che non costituiscano reato e per le quali non è prevista specifica sanzione, si applica il secondo comma dell'art.358 del r.d. n.1265/1934, così come elevato dall'art.16 del d.Lgs.n.196/1999.
Le infrazioni al Regolamento comunale, quando non siano violazione di norme nazionali, regionali o reati, sono soggette al pagamento di una sanzione secondo l’elenco riportato ai commi successivi, in ordine di gravità, elevabile dagli organi preposti alla vigilanza e dalle Forze di Polizia locali e statali
Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00:
a. presenza in cimitero durante le ore di chiusura e uso indebito dei dispositivi di emergenza per apertura dei cancelli (art. 13, c.8)
b. accesso non autorizzato a depositi di osservazione e obitori comunali (art. 4):
- accesso in orario non consentito;
- accesso in locale non consentito;
c. deposito ed occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale da parte di ditte che svolgano lavori all'interno dei cimiteri:
- ideposito di materiale senza preventiva autorizzazione;
- mancata apposizione di segnalazione o transennamento, quando il passaggio dei visitatori possa costituire pericolo;
- mancata pulizia e/o riassetto delle aree dopo lavori eseguiti;
- abbandono di materiale di risulta;
d. deposizione e presenza di fiori, piante e oggetti commemorativi con ingombri superiori al consentito o collocati in spazi non idonei (art. 13, commi 11 e 12);
e. abbandono di materiale di risulta, da parte di visitatori (terra, ghiaia, fiori, plastica, foglie, ecc.) fuori dai contenitori;
f. mancata applicazione della lapide, di un cartello plastificato o di una targhetta metallica, entro 90 giorni dalla sepoltura (art. 14, comma 1).
g. mancata manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture, sia per le fosse di inumazione che per i loculi (art. 26, comma 13);
h. arrivo di cadavere presso il cimitero oltre i 30 minuti rispetto all’orario concordato con il soggetto responsabile del trasporto e autorizzato con l’Ufficio di Polizia mortuaria (articolo 11, comma 3).
Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 200,00 euro:
a. violazione del luogo di osservazione del cadavere, o trasporto o trattamento del cadavere non autorizzato durante il periodo di osservazione (articolo 5);
b. interventi sull’impianto lampade votive non autorizzati (art. 35 comma 4);
c. effettuare o variare, senza avere ottenuto il previo consenso da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria o Ufficio cimiteriale, date, orari, itinerari e modalità relativamente a trasporti e cerimonie funebri (art.8 commi da a 9, art.11 commi 3 e 4, art.12 commi 2 e 3);
d. mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte di personale dell'impresa;
e. fissaggio di lapidi o monumenti in modo da non garantire sufficiente sicurezza del manufatto (art. 14 comma 2);
f. interventi su strutture murarie non autorizzati, finalizzati a modificare la capacità delle sepolture (art.22, comma 3);
g. per le violazione di cui all’art.19 e allegato A in materia di affido delle ceneri.
Per le seguenti violazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 300,00 euro
a. irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
b. mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
c. mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al per¬sonale delle imprese;
d. mancato servizio;
e. inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri o altresì alle norme relative alla sicurezza del lavoro;
f. trasporto funebre in contenitore non sigillato, ad esclusione dei casi autorizzati;
g. esercizio dell'attività di onoranze funebri anche attraverso la negozia¬zione degli affari all'interno di strutture sanitarie, depositi di osserva¬zione, obitori ed uffici pubblici (art.9 comma 6);
h. intervento non autorizzato all'interno della cappella gentilizia privata di cui la Delibera del Consiglio Comunale n. n.22 del 21.01.1988;
i. apposizione di lapidi o coprifossa non conformi a quanto previsto nell’allegato n.6 al presente Regolamento. Oltre alla presente sanzione dovrà essere disposta la rimozione del manufatto non a norma qualora questi non venisse rimosso o sostituito entro 60 giorni dalla contestazione;
j. mancata applicazione della lapide entro 90 giorni dalla sepoltura (art.14, comma 1), o non avente le caratteristiche descritte al precedente art.1, c.3, lett.z, o al successivo allegato n.6.
Per le altre violazioni amministrative del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si applica comunque una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 100,00 euro.
Per le violazioni amministrative del presente regolamento si applicano le procedure di cui alla L. 689/1981.