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L’impiego dei gas tossici è regolamentato dal R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 emanato in applicazione del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 6 novembre 1926, n. 1848) per la tutela della pubblica incolumità.

Agli effetti dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, è considerato "gas tossico":

  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso;
  • qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pure essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Normativa di riferimento

  • R.D.18 giugno 1931 n.773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”  artt. 13 e 58;
  • Circolare n.559/C.612.12982.D del 22 gennaio 1996 “Modalità di rinnovo delle licenze di polizia”

Procedimenti di competenza comunale

Ciascuna di queste attività è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Comune che, nei casi più ricorrenti, può essere cumulativa.

E’ competenza comunale il rilascio del parere preventivo sull’impiego dei gas tossici su aree e siti compresi nell’ambito territoriale.

Cosa serve

Tutti coloro che impiegano gas tossici devono conseguire una patente di abilitazione rilasciata dal Comune.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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