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Abitazioni non principali che hanno usufruito della cambiale Errani

I proprietari di abitazioni non principali che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 e che avendo usufruito della cambiale Errani per la ricostruzione in base Alle Ord. Reg. n. 119/2013, n.20/2015, n. 58/2015, n. 46/2016 hanno l’obbligo di affittare:

-  allo stesso nucleo presente all’epoca del sisma, se quest’ultimo esprime la volontà di continuare la locazione al rispristino dell’abitazione;

-  ad un altro nucleo terremotato se non più presente lo stesso dell’epoca del sisma, cercandolo in modo autonomo o al termine del periodo indicato previsto nelle Ordinanze, il proprietario che non avesse individuato alcuna famiglia, deve mettere a disposizione l’immobile da inserire in un elenco predisposto dal Comune.

Considerato che ad oggi non è più possibile continuare ad iscrivere abitazioni di proprietà di beneficiari di contributi per la ricostruzione nell’apposito elenco, in quanto non sono più presenti nuclei terremotati nelle aree modulari pubbliche, la Giunta Comunale in data 17/11/2016 ha deliberato quanto segue:

-  da questo momento i beneficiari di contributi per la ricostruzione, proprietari di abitazioni principali di terzi (locatori, comodatari, soci di cooperative assegnatari) o di abitazioni non principali sfitte al momento del sisma, non sono tenuti ad iscrivere nell’apposito elenco comunale le proprie abitazioni da affittare, qualora non sia proseguito con il medesimo locatario presente al momento del sisma;

-  di dare mandato al competente servizio servizi sociali affinché provveda, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 58 dell’11 Dicembre 2015, ad acquisire la dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del Dpr. n.445/2000 artt. 19 e 19 bis, che attesti che, nonostante si sia adoprato attivamente per individuare un nucleo terremotato (ad esempio tramite intermediari immobiliari o annunci pubblicitari), tale ricerca è risultata vana o l’alloggio non si è rivelato adeguato alle esigenze dei nuclei contattati, permanendo l’obbligo in capo alla proprietà dell’affitto e della comunicazione all’ufficio casa / servizi sociali dell’avvenuta locazione.

Cosa serve

ddd

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No

Ulteriori informazioni

Via Giolitti, 22 - 41037 Mirandola (MO)

Martedì 8:30 - 12:50

Giovedì 8:30 - 12:50 / 15:00 - 17:30


Ultimo aggiornamento

26-09-2022 10:09

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