Cos'è
La sepoltura privata è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere sepolcrali costruite dal Comune stesso all'interno del cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprietà.
Il subentro nel diritto di sepolcro una volta morto il concessionario, trattandosi di diritto personale e non patrimoniale, si trasmette esclusivamente al coniuge/unito civilmente o per discendenza e/o ascendenza in linea retta, o per linea collaterale fino al 6° grado di parentela, ovvero nel seguente ordine:
- coniuge o unito civilmente al momento del decesso;
- figli e genitori del concessionario;
- nipoti (figli dei figli) e nonni del concessionario nipoti in linea retta del concessionario fino al 6° grado;
- fratelli e/o sorelle (collaterali di 2° grado);
- nipote (figlio/a di fratelli o sorelle), zio e zia (fratelli e/o sorelle dei genitori), pronipoti fino al 6° grado
In mancanza dei soggetti prima descritti la famiglia si intende estinta e la concessione decaduta.
Con la successione, chi subentra al concessionario deceduto assume a sua volta la qualità di concessionario anche ai fini degli oneri derivanti in termini di manutenzione.
Al concessionario deceduto può subentrare un erede testamentario, che acquisisce la responsabilità per la conservazione in buono stato manutentivo della sepoltura, e che acquisisce il diritto di sepolcro, ovvero alla sepoltura nella concessione, propria e dei suoi famigliari, solo una volta che siano estinti tutti i famigliari o gli aventi diritto del concessionario originario (Sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000).
La concessione di sepoltura può essere data solo in presenza di almeno un cadavere non precedentemente tumulato o inumato, o nel caso di cellette, in presenza di resti ossei o ceneri.
Non verrà in alcun caso concesso il diritto d'uso di loculo o tomba per la tumulazione di urne cinerarie, cassette con resti ossei o feretri di qualsiasi dimensioni con resti mortali, cadaveri già precedentemente inumati o tumulati (art.26 c.9 del Regolamento comunale di polizia mortuaria).
Salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale per le tombe perpetue, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, i posti disponibili ed altri diritti acquisiti, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.