Salta al contenuto
Concessioni cimiteriali

La sepoltura privata è una concessione amministrativa; in forza di essa il Comune concede ad un singolo privato, per un periodo determinato, opere se­polcrali costruite dal Comune stesso all'interno del cimitero, di cui l'Ente mantiene il diritto alla nuda proprietà.

Il subentro nel diritto di sepolcro una volta morto il conces­sionario, trattando­si di diritto personale e non patrimoniale, si trasmette esclusivamente al coniuge/unito civilmente o per discendenza e/o ascendenza in linea retta, o per linea collaterale fino al 3° grado di parentela, ovvero nel seguente ordine:

  • coniuge o unito civilmente al momento del decesso;
  • figli e genitori del concessionario;
  • nipoti (figli dei figli) e nonni del concessionario nipoti in linea retta del concessionario fino al 6° grado;
  • fratelli e/o sorelle (collaterali di 2° grado);
  • nipote (figlio/a di fratelli o sorelle), zio e zia (fratelli e/o sorelle dei genitori) (collaterali di 3° grado)

In mancanza dei soggetti prima descritti la famiglia si intende estinta e la concessione decaduta.

Con la successione, chi subentra al concessionario deceduto assume a sua volta la qualità di concessiona­rio anche ai fini degli oneri derivanti in termini di manutenzione.

Al concessionario deceduto può subentrare un erede testamentario, che acquisisce la responsabilità per la conservazione in buono stato manutentivo della sepoltura, e che acquisisce il diritto di sepolcro, ovvero alla sepoltura nella concessione, propria e dei suoi famigliari, solo una volta che siano estinti tutti i famigliari o gli aventi diritto del concessionario originario (Sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000).

La concessione di sepoltura può essere data solo in presenza di almeno un cadavere non precedentemente tumulato o inumato, o nel caso di cellette, in presenza di resti ossei o ceneri.

Non verrà in alcun caso concesso il diritto d'uso di loculo o tomba per la tumulazione di urne cinerarie, cas­sette con resti ossei o feretri di qualsiasi dimensioni con resti mortali, cadaveri già precedentemente inumati o tumulati (art.26 c.9 del Regolamento comunale di polizia mortuaria).

Salvo quanto previsto dal Regolamento nazionale per le tombe perpetue, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, i posti disponibili ed altri diritti acquisiti, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

A chi si rivolge

Ai famigliari dei defunti

Chi può presentare

I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'Ufficio Cimiteriale

Cosa si ottiene

Una concessione di sepoltura cimiteriale

Cosa serve

-

Costi e vincoli

Costi

Imposta di bollo se dovuta.

I costi delle concessioni cimiteriali sono definite da apposito tariffario stabilito dalla giunta comunale e consultabile alla seguente pagina di questo sito

Il corrispettivo della tomba e delle operazioni cimiteriali potrà essere versato:

  1. in una unica soluzio­ne, unitamente alle spese di stipula del contratto e delle eventuali operazioni cimiteriali;
  2. in misura rateale, secondo le seguenti modalità:
  • tasso d’interesse aumentato dell’1% rispetto a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Mirandola;
  • importo minimo rateizzabile euro 1.000,00 e massimo euro 5.000,00;
  • importo minimo della singola rata euro 300,00.

Non verranno concesse rateizzazioni qualora la somma del reddito imponibile dichiarato e quello dei beni mobili posseduti, superi di 20 volte l’importo da rateizzare con abitazione in proprietà, e di 30 volte con abitazione non di proprietà.

Per ogni altro aspetto della rateizzazione non previsto dal presente articolo, si fa riferimento al Regolamento generale delle entrate del Comune di Mirandola.

Al richiedente una concessione a seguito di tumulazione, che risul­ti inadempiente circa il pagamento, è prevista la diffida con cui il Dirigente può ordina­re l'estumulazione del cadavere e la sua inumazione in campo comune, con costi a carico del concessionario, resti­tuendo la concessione alla disponibilità cimiteriale.

Vincoli

Il contratto di concessione cimiteriale viene stipulato solo a seguito del pagamento della tariffa, tramite apposito bollettino di pagamento.

Una volta stipulato il contratto questi dovrà essere firmato dal richiedente e dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, e solo una volta conclusi tutti gli adempimenti ne verrà consegnata una copia in originale al richiedente.

Tempi e scadenze

Tipologia di sepoltura in struttura e muraria e durata della concessione

Loculi per la tumulazione individuale

30 anni non rinnovabile

Loculi singoli appaiati o sovrapposti per coniugi,o per familiari fino al 2° grado di parentela.

Età richiesta per la persona a cui è destinato il 2° loculo: anni 70.

30 anni, rinnovabile per il periodo di tempo necessario a concludere il ciclo 30ennale di tumulazione

Cellette ossario e nicchie per tumulazione di cassette di resti mortali o urne cinera­rie

10, 30 o 50 anni, rinnovabili per anni 30.

Tombe di famiglia: esclusivamente per le sepolture esistenti a più di 2 posti.

  • A 3 posti 50 anni.
  • A più di 3 posti 90 anni.
  • 30 anni nel caso vi fosse tumulazione di feretri contemporanea in tutti i loculi.
  • Rinnovabili per il periodo di tempo necessario a concludere il ciclo 30ennale di tumulazione.

Qualsiasi altra struttura muraria preesistente, destinata alla sepoltura, non meglio specificabile, ma tuttavia non in contrasto con i criteri di costruzione e di tumulazione previsti dalla normativa nazionale, nonchè dal Regolamento comunale.

Durata a seconda delle tipologie prima descritte

Sepoltura provvisoria in loculo, destinati a cadaveri di persone residenti nel Comune, non destinate alla tumulazione o inumazione nei cimiteri comunali, in attesa di cremazione o per motivi diversi dall’inumazione o tumulazione.

Massimo 90 giorni

La decorrenza della concessione cimiteriale è dal giorno di occupazione della sepoltura.

Casi particolari

Nel caso di richieste di avvicinamento di un massimo di 3 cadaveri tra loro parenti entro il 2° grado, è consentita la traslazione dei feretri in sepolture vicine, previa rinuncia della sepoltura originaria, e concessione di nuove sepolture per il periodo di tempo restante al compimento del 30° anno dal decesso del cadavere deceduto in epoca più recente (art.26 c.9 del Regolamento comunale di polizia mortuaria)

La tariffa per questa tipologia di concessione verrà calcolata in modo proporzionale alle tariffe in vigore in quel momento.

Per ottenere la concessione di sepolture doppie o di capienza superiore, uno dei posti disponibili dovrà essere riservato ad una persona, parente in linea retta entro il 2° grado, al coniuge o convivente al momento del decesso delle persone defunta, che abbia compiuto il settantesimo anno di età al momento del decesso del cadavere destinato alla concessione

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

Il contratto di concessione viene stipulato una volta che ne sia stato effettuato il pagamento e la sottoscrizione, e di norma viene rilasciato entro 30 giorni da quando il contratto è stato sottoscritto dal richiedente

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dai tempi amministrativi relativi all'invio del bollettino di pagamento della concessione, a quando la concessione viene pagata e a quando il contratto di concessione viene sottoscritto dal richiedente e dal Responsabile del servizio.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Stipula del contratto di concessione cimiteriale.

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

Questa pagina ti è stata utile?