Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972 – Scuola e borse di studio - Esenzione dall'imposta di bollo
Art.11 tab.B d.P.R. n. 642/1972: "Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso."
L'esenzione é applicabile alla sola documentazione indirizzata a scuole ed istituti privati, anche se parificati, in quanto scuole e istituti pubblici sono tenuti ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, e non possono ne chiedere ne accettare documentazione che possa essere reperibile presso altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi.
Trasparenza
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No