Art.66, c.6, d.L. n.331/1993: "Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai princìpi della mutualità, in conformità all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione , si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:
a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;
b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati ."

Con parere Prot. n. 909-2854/2006 del 20/01/2006,la Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, ha stabilito che  “le domande d’iscrizione presentate dalle società cooperative edilizie ai sensi dell’art. 31, L. 340/2000 sono soggette ad imposta di bollo, cumulativamente per istanza e documentazione allegata, nelle misura di euro 65, giusta articolo 1-ter Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/72.”  Infatti la precitata Direzione ha ritenuto che le domande di iscrizione e deposito nel Registro Imprese presentate dalle società cooperative edilizie  non fruiscano di alcuna agevolazione ai fini dell’imposta di bollo, perché non rientranti nell’elencazione dell’art. 66, comma  6-bis, D.L. 331/1993 convertito in L. 427/1993.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No