Art.9 tabB, d.P.R. n.642/1972: "Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione."

Dal 1° gennaio 2012, con l’entrata in vigore della Legge di stabilità per l’anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del d.p.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA’  SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON l’AUTOCERTIFICAZIONE e le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi SONO TENUTI AD ACQUISIRE D’UFFICIO le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un’apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l’imposta di bollo sulla base della vigente normativa.

E' ammesso il rilascio di certificati a soggetti privati rivolti alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi:

  1. Certificati diretti in Paesi esteri;
  2. Certificati diretti ad uffici giudiziari nell'ambito della loro attività giurisdizionale;
  3. Certificato da produrre alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L’esenzione dall’imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l’esenzione dall’imposta stessa. Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l’utilizzo. Tali documenti hanno lo stesso valore dei certificati, la firma non deve essere autenticata e non costano nulla.

In considerazione che la documentazione per la quale si potrebbe applicare l'esenzione é riferibile unicamente a procedimenti i cui ultimi destinatari sono Enti Pubblici, i certificati richiesti ad "uso pensione", vengono rilasciati esclusivamente se tali documenti sono destinati all'estero.

L'esenzione dell'imposta è prevista anche nel caso in cui siano richeste autentiche di sottoscrizione al fine della riscossione die ratei maturati e non riscossi dei defunti, da parte degli aventi diritto alla pesnione di reversabilità.

La circolare dell’INPS del 13/08/1996 n.V/10/309/96, ha precisato che è necessario distinguere tra documentazione richiesta e necessaria ad ottenere e riscuotere gli assegni pensionistici e la documentazione necessaria a riscuotere somme pensionistiche del defunto (ratei maturati e non riscossi) da parte degli eredi.

Per l’Agenzia delle Entrate, a cui l’INPS si era rivolta, solo la prima tipologia di documenti è esente dall’imposta di bollo.

Di conseguenza le deleghe alla riscossione dei ratei richiesti in pagamento dagli eredi sono in bollo, e le deleghe alla riscossione dei ratei da parte degli aventi diritto alla pensione di reversibilità sono esenti da bollo.

Tra l’altro la circostanza che un avente diritto si rivolga ai nostri uffici per la riscossione del rateo maturato e non riscosso è del tutto remota, in quanto l’INPS eroga automaticamente all’avente diritto alla reversabilità anche l’eventuale importo del rateo maturato e non riscosso del dante causa.

Di conseguenza chi si presenta ad un ufficio comunale per ottenere l’autentica della firma in calce ad un atto di delega alla riscossione del rateo di pensione maturato dal dante causa, è con ogni probabilità un erede non avente diritto alla reversabilità, e quindi soggetto all’imposta di bollo.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No