Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 151/E del 4 ottobre 2001.
In tale risoluzione si afferma che non è soggetta all’imposta di bollo l’istanza di accesso volta ad ottenere una copia semplice del documento. Viceversa, l’imposta è dovuta sia sulla richiesta scritta sia sulla copia, quando quest’ultima venga rilasciata in forma autenticata.

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No