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Qualità dell'aria le misure che riguardano Mirandola

Sono entrate in vigore l’1 marzo 2021, le misure restrittive contenute nel PAIR (il Piano Aria Integrato Regionale che si pone l’obiettivo di ridurre i livelli di inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nel territorio regionale), relative a: circolazione dei veicoli più inquinanti, riscaldamento domestico, abbruciamenti nei campi, agricoltura ed allevamenti. Le misure riguardano, potenzialmente, tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30.000 abitanti.

Questa l’Ordinanza del Sindaco emessa a riguardo.

Rispetto alla mobilità, non potranno circolare i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nel Capoluogo del territorio comunale, dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30, alle ore 18.30. Sono esenti dai limiti i possessori di un solo veicolo – regolarmente immatricolato e assicurato – per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila euro e muniti di autocertificazione.

In tema di riscaldamento sarà vietato utilizzare nel periodo nel periodo compreso tra l’1 ottobre e il 30 aprile generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta, per tutti i comuni di pianura, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 4 stelle e l’obbligo di ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.

Riguardo agli abbruciamenti sempre dal 1^ ottobre al 30 aprile sono vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali su tutto il territorio comunale. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata la misura emergenziale per la qualità dell’aria e non sia stato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Per agricoltura e allevamenti, in caso di attivazione delle misure emergenziali, è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.

Approfondimenti: Limitazioni Comuni di pianura

Approfondimenti: Abbruciamenti

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Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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