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Sono entrate in vigore l’1 marzo 2021, le misure restrittive contenute nel PAIR (il Piano Aria Integrato Regionale che si pone l’obiettivo di ridurre i livelli di inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nel territorio regionale), relative a: circolazione dei veicoli più inquinanti, riscaldamento domestico, abbruciamenti nei campi, agricoltura ed allevamenti. Le misure riguardano, potenzialmente, tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i 30.000 abitanti.
Questa l’Ordinanza del Sindaco emessa a riguardo.
Rispetto alla mobilità, non potranno circolare i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nel Capoluogo del territorio comunale, dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30, alle ore 18.30. Sono esenti dai limiti i possessori di un solo veicolo – regolarmente immatricolato e assicurato – per nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila euro e muniti di autocertificazione.
In tema di riscaldamento sarà vietato utilizzare nel periodo nel periodo compreso tra l’1 ottobre e il 30 aprile generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta, per tutti i comuni di pianura, il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione a 4 stelle e l’obbligo di ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, scuole e luoghi che ospitano attività sportive.
Riguardo agli abbruciamenti sempre dal 1^ ottobre al 30 aprile sono vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o forestali su tutto il territorio comunale. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due giorni all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata la misura emergenziale per la qualità dell’aria e non sia stato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Per agricoltura e allevamenti, in caso di attivazione delle misure emergenziali, è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.
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