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A seguito dell’indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare” e della convocazione dei comizi elettorali per i giorni 22 e 23 marzo 2026, entrano in vigore le prescrizioni previste dalla normativa in materia di comunicazione istituzionale a carico di tutte le Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (cosiddetta legge sulla par condicio) stabilisce che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni».
Il divieto riguarda anche la concessione del patrocinio e l’adesione a progetti promossi dagli Enti del Terzo Settore, in quanto tali atti rappresentano forme di riconoscimento attraverso le quali l’Amministrazione Comunale esprime una simbolica adesione a iniziative e progetti ritenuti meritevoli rispetto alle proprie finalità istituzionali. Tali attività, pertanto, rientrano a pieno titolo nella comunicazione istituzionale, rendendo nota la volontà dell’Ente di approvare le finalità delle iniziative oggetto di patrocinio o adesione.
Alla luce di quanto sopra, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è sospesa la concessione del patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale, così come l’adesione a progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore.
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Ultimo aggiornamento: 20-01-2026, 08:53
