Cos'è
Matrimonio concordatario
Il matrimonio concordatario è il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico, disciplinato dal codice civile e regolamentato dagli accordi tra Santa Sede e Stato italiano (Concordato Lateranense del 1929).
Tale Accordo riconosce gli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme di diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni di matrimonio.
Come per il matrimonio civile anche per il matrimonio concordatario occorre quindi che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni, da effettuarsi, oltre che presso la parrocchia degli sposi, anche presso la Casa comunale.
Una volta eseguite le pubblicaizoni, l'ufficiale di stato civile rialscia un nulla osta al matrimonio.
La celebrazione è regolata quasi esclusivamente dalle norme del diritto canonico. La legge civile prevede alcuni adempimenti per il prodursi degli effetti civili, ma essi vengono compiuti soltanto dopo la celebrazione. Questi adempimenti consistono nella lettura agli sposi, da parte del ministro del culto, degli artt. 143, 144 e 147 (riguardanti i diritti e doveri dei coniugi), e nella redazione da parte del parroco dell'atto di matrimonio in duplice originale, il secondo dei quali destinato ad essere trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione.
Nell'atto può essere inserita anche la scelta del regime patrimoniale.
L'atto di matrimonio, formato dal celebrante e sottoscritto dagli sposi e dai testimoni, deve essere trasmesso entro 5 giorni all'ufficiale di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano.
L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.
La trascrizione opera retroattivamente: gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della sua celebrazione. Quindi con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
Matrimonio celebrato davanti al ministro di culto non cattolico (matrimonio acattolico o dei culti ammessi)
Il matrimonio acattolico è il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto non cattolico appartenente ad una confessione religiosa ammessa dallo Stato Italiano.
Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con rito acattolico di un culto ammesso dallo Stato Italiano, devono recarsi all'ufficio di stato civile del Comune di residenza di uno dei due sposi, che provvederà ad eseguire le pubblicazioni di matrimonio.
Trascorso il termine previsto verrà rilasciato il certificato di ''nulla osta o autorizzazione alla celebrazione del matrimonio'' con il nome de ministro del culto incaricato della celebrazione e con gli estremi dell’approvazione governativa della nomina del Ministro stesso, che dovrà essere consegnato al celebrante incaricato.
Una volta avvenuta la celebrazione, l'ufficiale di stato civile provvede, su richiesta del ministro di culto celebrante, alla trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri di stato civile.
Con la trascrizione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano con decorrenza dalla data di celebrazione dello stesso.
L'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di culti religiosi per i quali esistano intese con lo Stato italiano deve essere redatto dal ministro di culto immediatamente dopo la celebrazione e subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile (in ogni caso, non oltre i 5 giorni successivi alla celebrazione).
È dottrina comune che anche per l'invio degli atti di matrimonio fa fede il timbro postale. Qualora l'atto in questione sia stato trasmesso oltre i termini suddetti, l'ufficiale dello stato civile dovrà respingere, con motivato rifiuto scritto, la richiesta di trascrizione non essendo possibile ricorrere ad alcuna norma di legge o regolamento che consenta la trascrizione tardiva. Avverso il rifiuto gli interessati potranno comunque ricorrere alla procedura prevista dall'art. 95 del d.P.R. 396/2000.
Ai sensi degli artt. 7 e segg. della L. n.1159/1928 e delle norme attuative del r.d. n.289/1930, il matrimonio celebrato in Italia davanti a un ministro di un culto diverso dalla religione cattolica e con il quale l'Italia non ha stipulato intese, produce effetti civili a condizione che la nomina di tale ministro di culto sia stata approvata con decreto dal Ministro dell'Interno e che l'ufficiale dello stato civile, previo adempimento delle formalità previste, abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dalla ricezione dell'atto di matrimonio, deve provvedere a curarne la trascrizione nei registri dello stato civile.
Salvo quanto previsto dalle intese intervenute tra lo Stato italiano ed alcune confessioni religiose, il ministro di culto acattolico può celebrare matrimoni solo nell'ambito territoriale individuato nel decreto di approvazione della nomina emesso dal Ministro dell'interno. Tale limite territoriale vale anche nella ipotesi in cui il ministro di culto, autorizzato a celebrare un matrimonio dall'ufficiale dello stato civile, deleghi altro ministro per l'adempimento.
Ove il matrimonio sia stato celebrato fuori della competenza territoriale del ministro di culto, l'atto di matrimonio non può essere trascritto nei registri dello stato civile (Circolare del Ministero dell'Interno n. 6 del 16 febbraio 2007).
Il limite territoriale di competenza non riguarda i matrimoni celebrati dai ministri di culto Valdesi, delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, delle Assemblee di Dio in Italia, delle Comunità Ebraiche italiane, dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI), della Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, della Chiesa Apostolica Italiana, della Chiesa Induista Italiana, della Chiesa Anglicana, in quanto tra l'Italia e tali confessioni è stata stipulata, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Costituzione, un'intesa che riguarda anche la materia matrimoniale.
La caratteristica comune alle intese è data dal fatto che, una volta effettuate le pubblicazioni a norma dell'art. 94 del codice civile, la celebrazione potrà avvenire in qualsiasi comune indicato in precedenza dagli sposi. Inoltre, le nomine dei ministri dei culti suddetti non sono soggette ad approvazione del Ministro dell'Interno.
Matrimoni religiosi regolati da intese con lo Stato Italiano
Tavola Valdese
Le particolarità di tale rito riguardano il rilascio del nulla osta in duplice originale, senza che sia indicato il nome del celebrante, perché questo potrà essere uno qualsiasi dei Ministri di culto della Chiesa valdese.
La lettura degli articoli del codice civile deve essere effettuata dall’ufficiale di stato civile che riceve la richiesta di pubblicazione e dovrà risultare dal nulla osta.
La celebrazione del matrimonio in un comune diverso da quello delle pubblicazioni avverrà con lo stesso iter previsto per il matrimonio cattolico (delega tra Ministri di culto).
Entro 5 gg. dalla celebrazione il Ministro di culto trasmetterà copia dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri di stato civile.
Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno
Il matrimonio celebrato secondo il rito previsto dall’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, non presenta differenze particolari rispetto al matrimonio valdese e, pertanto sono valide le considerazioni prima espresse.
L’unica differenza di rilievo riguarda il Ministro di culto celebrante che deve essere cittadino italiano.
Assemblee di Dio in Italia
La procedura prevista è analoga a quella per l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, compresa la necessità che il celebrante sia cittadino italiano.
L’unica differenza riguarda la richiesta di pubblicazione, in occasione della quale i nubendi devono indicare anche il nome del Ministro di culto che celebrerà il matrimonio.
Comunità Ebraiche
Anche per il matrimonio celebrato secondo il rito ebraico il Ministro di culto dovrà avere la cittadinanza italiana: solamente che sarà lui stesso, e non l’ufficiale di stato civile che riceve la pubblicazione, a leggere agli sposi gli articoli del codice civile.
E’ prevista la possibilità di scelta della separazione dei beni e rendere le dichiarazioni previste dal codice civile per il riconoscimento dei figli naturali.
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
La lettura degli articoli del codice civile avviene al momento della pubblicazione a cura dell’ufficiale dello stato civile, al quale viene richiesta e il Ministro di culto celebrante deve essere cittadino italiano.
Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Non presenta differenze rispetto a quanto previsto per il matrimonio di cui al punto precedente.
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Lettura articoli del codice civile è fatta da parte ufficiale dello stato civile.
Il ministor del culto celebrante deve essere in possesso della cittadinanza italiana, e aql momento della celebrazione possono essere ricevute dichiarazioni relative al regime patrimoniale e riconoscimento di figli.
Chiesa Apostolica in Italia
Si applicano le disposizioni descritte al punto precedente
Unione Induista Italiana
Si applicano disposizioni analoghe a quelle previste per il rito ortodosso.
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
Gli articoli del codice civile sono letti dal celebrante, che può anche ricevere le dichiarazioni relative al regime patrimoniale e di riconoscimento dei figli.
Unione Induista Italiana
Gli articoli del c.c. vengono letti dall’Ufficiale dello Stato Civile
Chiesa Anglicana
Devono essere preventivamente eseguite le pubblicazioni e la celebrazione deve essere effettuata da un ministro di culto in possesso della cittadinanza italiana e residente o domiciliato in Italia. I ministri di culto dovranno essere compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'Interno e dovranno dimostrare la propria qualifica mediante esibizione di una apposita certificazione rilasciate dal rappresentante legale dell'Assiciazione "Chiesa d'Inghilterra".
Gli articoli 143, 144 147 del codice civile dovranno essere leggi dal ministro di culto celebrante, e nell'atto di matrimonio è consentito ai coniugi di rendere dichiarazioni quali il riconoscimento dei figli e la scelta del regime patrimoniale.
Testimoni di Geova
Tra lo Stato Italiano e i Testimoni di Geova non esite un'intesa, ma si tratta di un culto ammesso ai sensi della L. n. 1159/1929 e dal relativo decreto di attuazione r.d. n. 289/1939, essendo quindi possibile, come visto precedentemente, la trascrizione dei matrimoni celebrati con il relativo rito.