Cos'è
La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, così come modificato dall’art.3, c.38, della legge n.94/2009, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009.
Coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità:
- garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini;
- assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale
Il domicilio
Mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, in via del tutto eccezionale, il “domicilio” alla “dimora abituale”.
Antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 15.07.2009, n. 94 era sufficiente la manifestazione di volontà dell’interessato per eleggere domicilio, e quindi richiedere l’iscrizione anagrafica, presso il Comune che egli individuava come il luogo centro dei suoi interessi.
Con il riformato art. 2 della legge anagrafica è stato istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimoraelementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio.
Ai fini dell’accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.
Con la Circolare n. 19 del 7 settembre 2009, il Ministero dell’Interno ha chiarito che l’art. 3 comma 38 della legge n. 94/2009, deve essere interpretato nel senso che le persone senza fissa dimora, iscritte in anagrafe presso un domicilio, devono essere reperibili. Il domicilio, per poter essere tale, necessita sempre e comunque dell’esistenza di un immobile o comunque di un luogo fisico in cui essere ubicato.
L’ufficiale d’anagrafe potrà in ogni caso acquisire prove documentali e dichiarazioni di parte, che potranno risultare ugualmente idonee a dimostrare la sussistenza del domicilio. Sarà comunque necessario il consenso dei titolari del recapito.
La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta di individuare quello “principale” non può che spettare all’interessato.
Se si tratta di persone assistite da enti assistenziali pubblici o privati, gli elementi per accertare il domicilio sono facilmente individuabili; salvo casi eccezionali, il domicilio di queste persone coinciderà con la sede della struttura assistenziale di riferimento.
Per le persone senza assistenza occorrerà individuare almeno un recapito, con le caratteristiche minime del “domicilio”.
Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o questo risultasse non esistente, la richiesta verrà rigettata e verranno attivate le procedure previste dall’art. 18bis del d.P.R. 223/1989, e degli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000.
Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste ?
L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.
Quali controlli vengono fatti ?
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l’esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere; l’Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.
Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa ?
Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.