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Iscrizione anagrafica nei senza fissa dimora

La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'art.1, c.3, e dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, e dall'art.1, c.3, e dall'art.7, c.1, lett.c), del d.P.R. nn223/1989, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009.

Coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità:

  • garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini;
  • assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale

Il domicilio

Mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, in via del tutto eccezionale, il “domicilio” alla “dimora abituale”.

Antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 15.07.2009, n. 94 era sufficiente la manifestazione di volontà dell’interessato per eleggere domicilio, e quindi richiedere l’iscrizione anagrafica, presso il Comune che egli individuava come il luogo centro dei suoi interessi.

Con il riformato art. 2 della legge anagrafica è stato istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio.

Ai fini dell’accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.

La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta di individuare quello “principale” non può che spettare all’interessato, sempre sulla base di elementi e documentazioneche dimostrino tale situazione.

Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o questo risultasse non esistente, la richiesta verrà rigettata e verranno attivate le procedure previste dall’art. 18bis del d.P.R. 223/1989, e degli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000.

Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste ?

L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.

Quali controlli vengono fatti ?

Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.  Nel caso di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l’esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere; l’Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa ?

Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Ulteriori informazioni sui cambi di residenza alla pagina di questo sito Richieste di iscrizione anagrafica e cambi di abitazione.

A chi si rivolge

Alle persone senza fissa dimora e/o senza tetto

Chi può presentare

I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Accedere al servizio

Come si fa

Le  istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido.Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Cosa si ottiene

Cosa serve

Le domande possono essere presentate agli sportelli dell’Anagrafe  in via Giolitti n.22 (zona Ipercoop), oppure presso l’Ufficio Protocollo, nella stessa sede, oppure con uno dei seguenti sistemi:

  • FAX - 053529538
  • EMAIL - demografici@comune.mirandola.mo.it
  • PEC - comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
  • RACCOMANDATA - Ufficio Anagrafe Comune di Mirandola - via Giolitti n.22 - 41037 Mirandola - Casella Postale 2239039

Costi e vincoli

Costi

Le variazioni nell'anagrafe della popolazione non comportano alcun costo a carico del cittadino.

Vincoli

Per i cittadini stranieri non comunitari, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo del possesso del permesso di soggiorno che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione.

Per i cittadini dell'Unione Europea, dovranno dimostrare il requisito della regolarità del soggiorno in Italia.

Tempi e scadenze

Le variazioni anagrafiche da parte dei cittadini dovranno essere comunicate all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Casi particolari

Solo ed eslcusivamente in mancanza di una dimora abituale e di una domiciliazione, potrà provvedere all’iscrizione anagrafica il comune di nascita; se la persona è nata all’estero, quello di nascita del padre o della madre. In tale caso resta comunque imprescindibile la necessità di dimostrare la presenza non occasionale sul territorio nazionale.

Allegati

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Decorrenza termine

Dalla presentazione della domanda

Fine termine

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta, salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto (art.10-bis del d.P.R. n.223/1989)

Tempo medio

La durata del procedimento varia a seconda della tipologia e complessità dei controlli

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
Provvedimento finale

Provvedimento di accoglimento dell'istanza o, in mancanza dei requisiti: rigetto immediato per irricevibilità o, annullamento previo preavviso

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

L. 24 dicembre 1954 n.1228
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Circolare Istat serie B n.29/1992
Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009

Ulteriori informazioni

L'iscrizione nei senza fissa dimora presuppone che la persona non abbia la dimora abituale in alcuna abitazione o edificio, anche se tale abitazione o edificio sia occupato in via del tutto provvisorio o temporaneo, in quanto in tal caso l'iscrizione anagrafica dovrà avvenire in tale abitazione o edificio considerato che la dimora in un abitazione o edificio è da ritenersi a tutti gli effetti una residenza ordinaria, la cui durata non può avere alcuna influenza sull'iscrizione stessa, e che potrà essere mutata non appena dovesse terminare la premanenza nell'abitaizone o edificio.

Pertanto quale "domiciliazione" del senza fissa dimora, dovrà ritenersi qualsiasi situazione che realizza un rapporto con il territorio comunale, ad eccezione della dimora in un'abitazione o edificio, e tale domiciliazione dovrà essere dichiarata e, quando possibile, documentalmente dimostrata da parte del richiedente.

Rispetto a quanto dichirato e rispetto ai documenti presentati, l'ufficiale d'anagrafe dovrà effettuare tutti i necessari accertamenti al fine di verificare la veridicità degli stessi.

Ultimo aggiornamento

28-08-2023 16:08

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