Cos'è
L’attività di acconciatore:
E' regolata dalla L. 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore” e dal regolamento comunale riportato in allegato.
L’attività di acconciatore “comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare”. Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
L’attività può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente o del cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, mentre “non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio”.
L’esercizio dell’attività di acconciatore è subordinato al possesso di un’apposita abilitazione professionale teorico–pratica, da acquisire secondo le modalità stabilite dall’art.3 della L.174/2005 (esame teorico–pratico previa frequenza di un corso o acquisizione di pratica professionale: si veda la nota della regione sotto riportata ), tenendo conto che “non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti”.
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore: deve cioè essere sempre presente quando l'esercizio è aperto, svolgendo la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un’altra persona in possesso dell’abilitazione professionale.
Lo svolgimento dell’attività di acconciatore è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inviare telematicamente al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nella quale deve essere certificato il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
L’attività di estetista:
E' regolata dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista” e dal regolamento comunale riportato in allegato.
L’attività di estetista comprende “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”, compresa l’applicazione di unghie artificiali e con l’esclusione delle “prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.
Lo svolgimento dell’attività può avvenire:
- con l'attuazione di tecniche manuali;
- con l'applicazione di prodotti cosmetici;
- con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico elencati in allegato alla legge stessa e riportati nella tabella di seguito allegata. Gli apparecchi, inoltre, devono possedere le caratteristiche indicate nelle schede tecnico - informative riportate nell'allegato 2 al D.M. 110/2011, consultabili nella sezione della documentazione allegata. Alcune informazioni relative all'uso delle apparecchiature devono essere esposte con appositi cartelli, come indicato nella scheda informativa di seguito allegata.
Anche l'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento comunale, mentre “non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio”.
Non rientra tra le attività di estetista “l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico” svolte dagli acconciatori avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente.
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso di apposita qualificazione professionale, da conseguire nei modi previsti dall’art. 3 della L.1/1990 (esame teorico–pratico previa frequenza di un corso o acquisizione di pratica professionale).
Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica: deve cioè essere sempre presente quando l'esercizio è aperto, svolgendo la propria attività nell’esercizio con carattere di continuità. In caso di sua assenza temporanea dovrà essere presente un’altra persona in possesso dell’abilitazione professionale.
L’attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inviare telematicamente al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, nella quale deve essere certificato il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
L'attività di tatuaggio e piercing:
E' regolata:
- dalla circolare del Ministro della Sanità 5 febbraio 1998, n. 2.9/156 “Attività di tatuaggio e piercing”;
- dalla circolare del Ministero della Sanità 16 luglio 1998, n. 2.8/633 “Attività di tatuaggio e piercing”, recante chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare 5 febbraio 1998, n. 9/156;
- dalla Delib.G.R. 11.04.2007, n. 465 "Approvazione delle linee-guida concernenti "Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing".;
- dal regolamento comunale riportato in allegato.
- L’attività di tatuaggio o di piercing è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inviare telematicamente al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, in cui l’interessato certifica:
a) di disporre di locali conformi alle normative ed ai regolamenti edilizi ed urbanistici vigenti, nonché alle norme sulla destinazione d’uso;
b) che gli impianti elettrici e le apparecchiature installate risultano conformi alla normativa vigente in materia;
c) di aver rispettato le norme igienico-sanitarie previste per lo svolgimento dell'attività dalle norme vigenti in materia e dal regolamento comunale;
d) di aver frequentato il corso di formazione previsto dalla delibera regionale n.465/2007.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Modena organizza i corsi di formazione previsti dalla delibera regionale la cui frequenza è obbligatoria per chi intende esercitare l'attività: l'attestato di partecipazione deve essere allegato alla SCIA.
Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti in cui la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa.
Qualora il soggetto che chiede l’intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, si deve acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà che deve comunque accompagnare il minore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell’orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
Per maggiori informazioni, e per la normativa di riferimento cliccare qui.
Le attività di acconciatore estetista tatuatore e piercer sono soggette alla vigilanza sanitaria da parte dell'AUSL. Per informazioni ed approfondimenti cliccare qui.
In generale, non è soggetta ai requisiti ed agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sul commercio (D.lgs 114/1998) l’attività di vendita effettuata da imprese artigiane iscritte all'albo che, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti forniscano al committente beni accessori all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.
In particolare non sono soggette alla disciplina del commercio:
- tutte le imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati
- le sole imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso.
Modulistica unificata nazionale/regionale:
Con l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali siglato in Conferenza Unificata il 04/05/2017 sono stati approvati i moduli unificati e standardizzati per comunicazioni , segnalazioni e domande nei settori dell'edilizia e delle attivita' commerciali assimilate.
Il percorso di approvazione da parte della Regione ha previsto l'acquisizione del parere del Consiglio autonomie locali in data 26/06/2017 e la presentazione alla Giunta Regionale per l'approvazione in data 28/06/2017.
E' possibile visionare la modulistica adottata a livello regionale al seguente link: