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Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita finalizzata al consumo sul posto in locali o superfici aperte al pubblico appositamente attrezzati. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad una programmazione qualitativa attraverso i criteri approvati dal Consiglio Comunale con delibera n.145/2010 che prevedono la suddivisione del territorio comunale in TRE ZONE: "CENTRO STORICO", "FRAZIONI" E "RESTANTE TERRITORIO; tali criteri sono riportati nella tabella che di seguito si allega.

In tutti gli altri casi l'esercizio dell'attività può avvenire dopo aver inviato telematicamente con PEC e firma digitale la SCIA relativa al caso che interessa (si veda la modulistica sotto riportata)Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D.lgs 59/2010 prevede .In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento del requisito antimafia (art. 2, comma 3 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b)  avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

- essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

Non è soggetta al possesso dei requisiti professionali l'esercizio dell'attività rivolta ad una determinata cerchia di persone (ad es. nelle mense aziendali, nei circoli privati, nelle attività svolte nelle scuole, ospedali, ecc.)

Gli orari di apertura sono stati liberalizzati e non è più previsto l'obbligo di comunicare la comune l'orario adottato. Oggi l'esercente deve soltanto

- rispettare l'orario che ha liberamente deciso di adottare

- rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del pubblico esercizio mediante cartelli o altri mezzi di informazione che consentano, comunque, una facile comprensione dell'orario praticato.

Per ulteriori informazioni clicca qui.

Per informazioni sugli aspetti igienico sanitari relativi all'attività svolta è opportuno rivolgersi al Servizio Igiene degli Alimenti dell'AUSL del distretto di Mirandola.

SERVIZIO IGIENE PUBBLICA AUSL

 ATTENZIONE:

Tutte le attività che continuano oltre le ore 24.00 devono:

  •  all'uscita del locale deve essere possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;
  •  devono essere esposte all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, in modo da assicurarne l'idonea lettura, le tabelle alcolimetriche allegate;

In caso di svolgimento di spettacoli deve  inoltre essere SEMPRE presentata la SCIA o chiesta ed ottenuta l'autorizzazione per lo svolgimento di pubblici spettacoli ed intrattenimenti; nello schema consultabile e scaricabile in fondo a questa pagina sono indicati i vari casi che si possono verificare. (ATTENZIONE: deve sempre essere rispettata la normativa acustica)

Per lo svolgimento di spettacoli e intrattenimenti o in caso di diffusione musicale (anche con radio o TV) occorre presentare (in caso di domanda) o tenere presso l'esercizio (in caso di SCIA) la documentazione previsionale di impatto acustico redatta, sia per il locale che per le aree esterne utilizzate per la somministrazione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004 da tecnico competente in acustica ai sensi di legge.

Per l'installazione di apparecchi da gioco o videogiochi nell'esercizio di somministrazione si veda l'apposita sezione "Sale giochi e videogiochi" .

Modulistica unificata nazionale/regionale:

Il percorso di approvazione da parte della Regione ha previsto l'acquisizione del parere del Consiglio autonomie locali in data 26/06/2017 e la presentazione alla Giunta Regionale per l'approvazione in data 28/06/2017.

E' possibile visionare la modulistica adottata a livello regionale al link

Normative di riferimento:

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE QUALITATIVA DELLE ATTIVITà DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA

TABELLA PER LA STIMA DELLA QUANTITà DI BEVANDE ALCOLICHE CHE DETERMINANO IL SUPERAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO LEGALE PER LA GUIDA IN STATO DI EBREZZA

TABELLA NORME TULPS DA ESPORRE

PROSPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI O SCIA PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITà DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNALE AI PRINCIPI DELLA LIBERALIZZAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DELLA DIA PER ALCUNE ATTIVITà ECONOMICHE

Cosa serve

Per aprire un nuovo esercizio (BAR, RISTORANTE) o trasferire un esercizio esistente da una zona all'altra occorre presentare l'apposita domanda ed ottenere la relativa autorizzazione comunale.

Modulistica

Trasparenza

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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