Cos'è
L'attività di lavanderia:
L’attività professionale di tintolavanderia è un'attività d’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale (si veda il modello di SCIA sotto riportato), che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. L'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia è soggetto a SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) da presentare telematicamente tramite il portale Accesso Unitario. La SCIA per l'esercizio dell'attività deve essere presentata anche per le lavanderie a self service o a gettone (lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni). Per l'esercizio di lavanderie esclusivamente gestite a self service o a gettone non occorre designare il responsabile tecnico.
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa (artigianale in caso di impresa artigiana o industriale in caso di impresa industriale).
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto . Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile. Non è soggetta ai requisiti ed agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sul commercio (D.lgs 114/1998) l’attività di vendita effettuata da imprese artigiane iscritte all'albo che, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti forniscano al committente beni accessori all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.
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Per le procedure relative agli atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività, compresi cessazioni, subingressi e trasformazioni, occorre utilizzare il portale SUAPER - Emilia Romagna, costantemente aggiornato dalla Regione, all'indirizzo: ACCESSO UNITARIO LEPIDA