Cos'è
Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa
Con tale definizione si intendono le attività di commercio esercitate in locali o aree private (negozi e centri commerciali), che vendono direttamente al consumatore finale prodotti alimentari e non alimentari come definiti dal D.lgs 114/1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".
Sono escluse da questa normativa:
- la vendita di prodotti farmaceutici non da banco effettuata dalle farmacie;
- la vendita dei generi di monopolio effettuata dalle tabaccherie;
- la vendita diretta dei prodotti di propria produzione effettuata dai produttori agricoli, dagli imprenditori agricoli e dalle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
- la vendita di carburanti effettuata dai distributori stradali;
- la vendita dei prodotti di propria produzione e/o dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio effettuata dagli artigiani o dagli industriali nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
- la vendita al dettaglio della cacciagione e dei prodotti ittici effettuata dai pescatori e dalle cooperative di pescatori, e dai cacciatori, singoli o associati;
- la vendita dei prodotti effettuata da coloro che direttamente e legalmente li raccolgono su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- la vendita o l'esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte e di quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- la vendita dei beni di fallimento;
- la vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- la vendita effettuata da enti pubblici o enti a partecipazione pubblica che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
Per esercitare l'attività di commercio al dettaglio occorre:
- avere la disponibilità dei locali (affitto o proprietà o altro titolo di godimento) con destinazione d'uso commerciale;
- essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010
- Gli esercizi commerciali del Comune di Mirandola, sulla base della SUPERFICIE DI VENDITA, sono suddivisi in:
- Esercizi di vicinato: fino a 250 mq;
- Medie strutture di vendita: fino a 2.500 mq;
- Grandi strutture di vendita: oltre i 2.500 mq.
L'attività di vendita può essere iniziata:
- dagli esercizi di vicinato al momento della presentazione telematica al SUAP della SCIA;
- dalle medie e grandi strutture di vendita dopo aver ottenuto l'autorizzazione comunale.
In caso di subingresso senza ampliamento o trasferimento dei locali, anche le medie e grandi strutture possono iniziare il giorno stesso dell'invio telematico al SUAP della relativa comunicazione.
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Modulistica unificata nazionale/regionale
Con 'accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali siglato in Conferenza Unificata il 04/05/2017 sono stati approvati i mmoduli unificati e standardizzati per comunicazioni, segnalazioni e domande nei settori dell'edilizia e delle attivita' commerciali assimilate.
Il percorso di approvazione da parte della Regione ha previsto l'acquisizionedel parere del Consiglio autonomie locali in data 26/06/2017 e la presentazione alla Giunta Regionale per l'approvazione in data 28/06/2017.
E' possibile visionare la modulistica adottata a livello regionale al seguente link: