Cos'è
Si tratta di attività sottoposte all'applicazione:
- del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni - TULPS), con particolare riferimento agli articoli 86 e 110,
- al regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. 6/5/1940 n. 635),
- ad uno specifico regolamento comunale.
Tutte le informazioni sul numero degli apparecchi installabili presso attività economiche e sulla necessità o meno di presentare un'apposita SCIA al Comune, sono riportate nella tabella "numero massimo videogiochi installabili presso attività economiche" riportata in allegato .Tutte le volte che si installa un apparecchio che consente la vincita di denaro deve essere installato anche un altro apparecchio che NON consente la vincita di denaro.
TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
La tabella dei giochi proibiti è un elenco dei giochi d'azzardo che secondo la legge italiana, ai sensi dell'art.110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/1931 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza) non possono essere giocati nei luoghi pubblici. Tale elenco viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e costumi locali e secondo le differenti denominazioni con le quali vengono denominati i singoli giochi d'azzardo nelle varie regioni e province.
Deve essere esposta in luogo ben visibile nei locali in cui si gioca: in tutte le sale da gioco, nelle sale da bigliardo e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco meccanici, elettromeccanici ed elettronici (es. calciobalilla, flipper, new slot, apparecchi da gioco senza vincita in denari previsti dall'art. 110 comma 7 del TULPS).
Tutte le imprese ed i circoli che consentono attività di gioco lecito (dal gioco delle carte all'installazione di apparecchi per il gioco come calciobalilla, biliardi, new slot, ecc.) che devono esporre la tabella dei giochi proibiti nei locali in cui si gioca possono scaricarla alla presente pagina WEB, predisposta ed approvata dal Questore di Modena e vidimata digitalmente dal responsabile del servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola , cliccando:
La tabella dei giochi proibiti in formato cartaceo vidimato dal responsabile del Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola è custodito presso gli uffici del Servizio Interventi Economici del Comune di Mirandola in via Giolitti 22.
Di seguito si riporta il testo dell'articolo 110 comma 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773:
"In Tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonchè le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario."
ATTENZIONE: introdotte le distanze dai "luoghi sensibili"
La regione Emilia Romagna con la legge regionale n.5/2013 e successive modificazioni, ha previstoall'art. 6:
" ... comma 2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
comma 2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
comma 2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. ..."
La delibera di Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017 ha definito le modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito
La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
Per le procedure relative agli atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività, compresi cessazioni, subingressi e trasformazioni, occorre utilizzare il portale SUAPER - Emilia Romagna, costantemente aggiornato dalla Regione, all'indirizzo: ACCESSO UNITARIO LEPIDA
Per maggiori informazioni clicca qui.
Norme di riferimento :