Cos'è
Le attività di “spettacolo viaggiante” sono quelle attività imprenditoriali che gestiscono, all'aperto o al chiuso, gli spettacoli e le attrazioni definite dalla Legge 337/1968.
Tali attività sono elencate in un apposito elenco redatto ed aggiornato con appositi decreti interministeriali consultabile sul sito del Ministero della Cultura.
Tra le attività di spettacolo viaggiante oltre alle "giostre" sono ricompresi anche i circhi, i teatri di burattini, le esibizioni di auto e moto acrobatiche, gli spettacoli di strada (busker) e i parchi di divertimento permanenti.
Le attività di spettacolo viaggiante devono possedere le caratteristiche tecniche e costruttive ed essere gestite in modo da garantire la sicurezza del pubblico che le utilizza: per tale motivo devono essere dotate di un contrassegno che attesta il rispetto del Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante (riportato di seguito)
L’esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato:
- al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’Art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS approvato con R.D. 773/1931) da parte del Comune di residenza
- al rilascio di una successiva autorizzazione temporanea (sempre ai sensi del medesimo articolo 69) per l'installazione e l'esercizio dell'attività da parte dei vari Comuni in cui l'attività viene esercitata. Per esercitare su aree pubbliche l'interessato deve chiedere anche il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
A Mirandola, nel capoluogo è stata individuata l'area pubblica di Piazzale Costa per autorizzare l'allestimento delle attività di spettacolo viaggiante di maggiori dimensioni (circhi e luna park della fiera di maggio). Il piazzale, tuttavia, è il più ampio ed importante parcheggio ubicato a ridosso del Centro Storico e non è, pertanto, concedibile in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni che si svolgono in centro Storico che richiamano un consistente afflusso di persone (ad es. fiere antiquarie, la seconda domenica di ogni mese tranne agosto - festa di primavera, la 1° domenica dopo pasqua - fiera di luglio, nel 3° fine settimana di luglio - festa dei buskers, l'ultimo lunedì di agosto - Mirandolandia, la 3° domenica di settembre - fiera di Francia Corta, nel 3° fine settimana di novembre).
Le modalità e le procedure per l'assegnazione delle aree pubbliche e per lo svolgimento dell'attività anche su aree private sono stati definiti con apposito regolamento comunale, appositamente allegato per la consultazione tra i "contenuti correlati".
SPETTACOLI DI STRADA
Alla sezione VI dell'Elenco delle attrazioni e degli spettacoli viaggianti, è definito "Spettacolo di Strada" l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
CIRCHI
Il comune di Mirandola rilascia le licenze per l’esercizio dell’attività circense alle attività imprenditoriali che ne fanno richiesta ma:
- nel rispetto della normativa statale e regionale vigente;
- secondo il procedimento individuato dal regolamento comunale riportato di seguito e previa verifica della presenza della documentazione prevista da tale regolamento e dalla legge regionale in materia di benessere animale (L.R. n.5/2005 e relative delibere attuative di seguito consultabili e scaricabili);
- previa acquisizione del parere favorevole del Servizio Veterinario dell’AUSL che verifica preventivamente tutta la documentazione relativa agli animali posseduti dal circo;
- imponendo apposite condizioni a tutela della sicurezza pubblica e del pubblico interesse, ai sensi dell’art. 9 del TULPS;
- imponendo le prescrizioni impartite dal servizio Veterinario dell’AUSL a tutela del benessere degli animali;
- riservandosi di sospendere o revocare la licenza stessa per abuso da parte del titolare in caso di inosservanza della normativa vigente, e quindi anche qualora il servizio veterinario dell’AUSL lo richiedesse in seguito alle puntuali verifiche giornalmente effettuate durante l’attendamento nel territorio comunale.
Il Comune non può, invece, vietare l'attendamento di circhi con animali: ormai moltissime sentenze hanno precisato che “nell’esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, i comuni possono dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull’uso degli animali si fondino, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l’attività circense ammette proprio l’impiego di animali a fini di spettacolo” (v. TAR Abruzzo, Pescara, n. 321/2009 cit.; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 157/2010; TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 470/2012, TAR Molise, Campobasso, n. 642/2013; TAR Marche, Ancona, n. 283/2013; TAR Piemonte, Torino, 828/2013; TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 470/2014; TAR Emilia Romagna, Bologna, n.125/2015).
Ritenendo di dover, comunque, tutelare gli animali impiegati nei circhi il comune di Mirandola con il citato “Regolamento comunale per l’esercizio degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi” ha previsto:
- all’art. 27 co.1 “Lo svolgimento di attività circensi nel territorio comunale è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione comunale sentito il parere del Servizio Veterinario”
- all’art. 28 co.2 “Nella domanda, redatta su carta bollata deve essere indicato, oltre a quanto previsto all’art.5: … d) l'eventuale presenza di animali precisandone la specie ed il numero; …”
- all’art. 29 co.4 “La consegna dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, previa verifica della corrispondenza delle dimensioni riportate sull'autorizzazione comunale, sono subordinati anche all'ottenimento dei nulla osta e/o autorizzazioni sanitarie nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.”
- all’art. 30 l’introduzione di apposite norme a “tutela degli animali”:
"1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali ed alle relative norme vigenti in materia.
2. Gli animali utilizzati nell'attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o ad atti crudeli, né essere costretti a compiere attività che presuppongano un precedente comportamento vessatorio o comunque innaturale rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.”
Sempre al fine di tutelare il benessere degli animali presenti nei circhi, i servizi comunali ed il Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL verificano il rispetto della Legge Regionale n.5/2005 che disciplina anche le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense e che, in particolare, prevede:
- all’art. 3 co. 5 “Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).”
- all’art. 4 co.1 “La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, … emana … apposite indicazioni tecniche, aventi ad oggetto: … i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione CITES del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/5/2000.” La Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 647 del 14 maggio 2007, ha emanato le “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla Delib.G.R. n. 394/2006” con la quale ha individuato, all’allegato “B”:
- i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell’attività circense e delle mostre itineranti da parte dei Comuni
- la modulistica (scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo; elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche; autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi; elenco completo di tutte le specie ospitate; elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali)
- la documentazione necessaria per la detenzione di animali (registri di carico/scarico di tutti gli animali tenuti presso la struttura circense che devono essere dotati di un sistema di identificazione individuale; documentazione CITES per tutti gli animali per i quali è prevista e, per gli animali non in CITES, documentazione attestante che i medesimi non sono stati prelevati in natura; piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva; piano di alimentazione per ogni specie animale; piano di pulizia, disinfezione e quarantena; piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali)
- all’art. 7 co.4 “L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati”
- all’art. 14 la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 450,00 euro da applicare in caso di violazione a tali disposizioni.
CITES - Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione
La Convenzione di Washington (CITES) è la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Lo scopo fondamentale di questa Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.
Sono elencate nelle Appendici della CITES, con diversi gradi di protezione, oltre 30.000 specie di animali e piante. Sono soggetti agli obblighi della Convenzione sia gli esemplari vivi, che morti, parti (come l’avorio e la pelle) o prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante).
Gli Stati Parte della CITES operano insieme regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre Appendici CITES attraverso l’emissione di permessi e certificati.
La CITES è stata adottata in tutta l’Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell’Unione Europea per la CITES sono il Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato; Il regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Queste due normative costituiscono il quadro legale per tutti i governi dell’UE e disciplinano il commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche nell’UE stessa.
L’Italia ha ratificato la Convenzione di Washington con legge 19 dicembre 1975, n.874, ed ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, l'Autorità di Gestione principale in Italia è costituita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento mentre l'Autorità per l'emissione dei certificati e per i controlli sul territorio è istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato (www.corpoforestale.it) e presso il Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) che cura il rilascio delle licenze di importazione ed esportazione previste dai Regolamenti Comunitari.
Per maggiori informazioni clicca qui.
Per le procedure relative agli atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività, compresi cessazioni, subingressi e trasformazioni, occorre utilizzare il portale SUAPER - Emilia Romagna, costantemente aggiornato dalla Regione, all'indirizzo: Accesso unitario lepida.
Normative di riferimento:
DECRETO SULLA SICUREZZA DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
LEGGE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA N.5/2005 IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE
DELIBERA REGIONALE N.394/2006 PER LEGGE ATTUAZIONE BENESSERE ANIMALE
DELIBERA REGIONALE N.467/2007 BENESSERE ANIMALE, CIRCHI E GARE EQUIDI
REGOLAMENTO EUROPERO N.865/2006 PER IL CONTROLLO DEL COMMERCIO DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DELLE ATTIVITà CIRCENSI