Cos'è
Attività di vendita esercitata da agricoltori
Alla vendita effettuata dagli imprenditori agricoli si applicano le disposizioni del D.lgs 114/1998 (normativa del commercio) soltanto qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 di euro per le società.
Negli altri casi l’attività di vendita esercitata dagli agricoltori non è soggetta alla normativa del commercio ma è prevista da apposito decreto legislativo (il D.lgs 228/2001 e successive modificazioni).
Tale decreto prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possano vendere direttamente prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende:
- se iscritti nel registro delle imprese (art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580);
- se in possesso dei requisiti morali necessari per l’esercizio dell’attività di vendita (non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).
Possono essere posti in vendita dalle imprese agricole anche i cosiddetti "prodotti derivati", ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, e finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
L'attività di vendita esercitata dagli imprenditori agricoli oggi può svolgersi in tutto il territorio della Repubblica:
- in forma itinerante;
- in posteggi su aree pubbliche;
- in locali aperti al pubblico;
- su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola;
- tramite commercio elettronico.
Dal 21 agosto 2013 l'imprenditore agricolo che effettua l'attività di vendita diretta al pubblico può consentire il consumo immediato dei prodotti posti in vendita a condizione che:
- si utilizzino i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo,
- non ci sia servizio assistito di somministrazione,
- siano osservate le prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
ATTENZIONE: per vendere direttamente i prodotti agricoli NON occorre:
- cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita
- specifica destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali destinati alla vendita
NON E' NECESSARIO PRESENTARE LA COMUNICAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA:
- per vendere al dettaglio su superfici all'aperto nell'àmbito dell'azienda agricola
- per vendere in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
Per effettuare la vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico l’imprenditore agricolo deve presentare una comunicazione d’inizio attività al Comune in cui intende esercitare la vendita.
La vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione al Comune e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, nonché della vigente normativa urbanistica, edilizia e di destinazione d’uso.
Per effettuare la vendita al dettaglio in forma itinerante l’imprenditore agricolo deve presentare una comunicazione d’inizio attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
La vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della comunicazione a tale Comune e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Per effettuare la vendita al dettaglio su posteggio nei mercati su aree pubbliche l’imprenditore agricolo deve presentare una comunicazione d’inizio attività al Comune di Mirandola e chiedere l'assegnazione di un posteggio.
La vendita può essere effettuata soltanto in seguito all’assegnazione del posteggio. I posteggi riservati agli agricoltori nei mercati di Mirandola sono assegnati per un solo periodo in ogni anno solare della durata massima di tre mesi.
L’autorizzazione viene rilasciata di volta in volta, verificata la disponibilità dei posteggi; è valida solo per il periodo in esso indicato che comunque decorre dal primo sabato di ciascun mese solare. Il rilascio dell’autorizzazione è condizionato alla preventiva richiesta pervenuta almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo assegnabile.
La vendita deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
modulistica
Si riporta di seguito un modello puramente indicativo per la consultazione.
Per le procedure relative agli atti abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività, compresi cessazioni, subingressi e trasformazioni, occorre utilizzare il portale SUAPER - Emilia Romagna, costantemente aggiornato dalla Regione, all'indirizzo: accesso unitario lepida
Normativa di riferimento:
REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE
REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO
REGOLAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DI SAN MARTINO SPINO
ORDINANZA ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO A MIRANDOLA E DEL MARTEDI A SAN MARTINO SPINO