Cos'è
ATTENZIONE: Per andare incontro alle difficoltà che il settore commerciale sta attraversando a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ed alle esigenze manifestate dagli operatori commerciali nella fase di ripartenza al termine della fase di lockdown la data di inizio dei saldi estivi è stata posticipata a sabato 1 agosto 2020.
Inoltre, per agevolare la ripartenza dei negozi per il 2020 è sospeso il divieto di effettuare vendite promozionali nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi per abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.
Le vendite straordinarie sono regolate dall'art.15 del D.lgs 114/1998.
Le modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione e delle vendite di liquidazione sono stabilite dalla normativa regionale in materia.
Le vendite promozionali sono relative a tutti o a una parte dei prodotti, a discrezione dell'esercente. La Regione Emilia Romagna ha introdotto il divieto, nei 30 giorni prima dei saldi di effettuare vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento (questo divieto non si applica per i saldi estivi 2020).
Le vendite di fine stagione (saldi) sono relative a prodotti a carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
Le vendite di liquidazione si effettuano in caso di:
- cessazione dell'attività dell'azienda;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento di sede;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Le vendite sottocosto, previste invece dall'art. 15 co.7 del D.lgs 114/1998, sono relative ad un massimo di 50 tipi di prodotto che vengono posti in vendita ad un prezzo inferiore a quello pagato dal commerciante; le vendite sottocosto sono regolate dal D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218.
Per le vendite di fine stagione (saldi), per le vendite di liquidazione e per le vendite sottocosto sono previsti specifici periodi di svolgimento; SOLTANTO le vendite di liquidazione e le vendite sottocosto devono, invece, essere preventivamente comunicate al Comune. Tempi e modalità di comunicazione per ogni tipo di vendita straordinaria possono essere visionate nelle schede allegate di seguito.
l'obbligo di esporre in modo ben leggibile il prezzo di vendita originario (prima dello sconto), la percentuale (%) di sconto applicata ed il prezzo finale di vendita come risulta dall'applicazione dello sconto.
modulistica
per le vendite di liquidazione e per le vendite sottocosto si riporta, di seguito, un modello puramente indicativo per la consultazione.
La comunicazione firmata digitalmente deve pervenire telematicamente tramite il portale SUAPER - Emilia Romagna, costantemente aggiornato dalla Regione, all'indirizzo: accesso unitario lepida