Cos'è
L’attività di commercio e la detenzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, è soggetta ad una specifica autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ( ex artt. 21, 22 D.P.R. 290/2001).
L’Autorizzazione sanitaria, che viene rilasciata senza limiti temporali, deve essere sempre richiesta nei seguenti casi:
- Apertura dell’attività;
- Trasferimento della sede operativa;
- Modifica dei locali, anche se precedentemente autorizzati;
- Modifica dell’attività e/o della destinazione d’uso dei locali.
L’aggiornamento dell’Autorizzazione sanitaria è soggetto a semplice provvedimento di “presa d’atto” del Sindaco, previa formale comunicazione, da parte dell’interessato, delle seguenti variazioni, adeguatamente documentate:
- Cambio del legale rappresentante titolare dell’attività;
- Modifica della ragione sociale;
- Trasferimento della sede legale dell’impresa titolare dell’attività;
- Modifica del personale addetto alla vendita dei prodotti fitosanitari.
Alla domanda, inoltrata al Comune di Mirandola mediante il procedimento automatizzato/ordinario (ex D.P.R. 160/2010),accedendo al sito della Regione Emilia-Romagna accesso unitario lepida ( vedi scheda orientativa ).
L’Autorizzazione sanitaria viene rilasciata entro 60 giorni dalla data di trasmissione della domanda in forma telematica. Tale termine, comprensivo dei tempi di verifica della idoneità dei locali da parte del Dipartimento di prevenzione AUSL, può essere interrotto ai fini di permettere al richiedente di ottemperare alla realizzazione di eventuali prescrizioni o alla trasmissione di documentazione integrativa, a completamento dell’istruttoria del procedimento autorizzativo.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 23 aprile 2001, n.290
- Ministero della Sanità Circolare 30 aprile 1993 , n.15
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n.150
- D. G.R. n.1722 del 27/10/2014
Circolari
- Ministero della Salute DGISAN 0019953-P-15/05/2015
- Regione Em-Romagna, Resp. Serv. Prevenzione e Sanità Pubblica: pg.2016.n.114028 22/02/2016