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I certificati storici fanno riferimento ad un periodo precedente alla data della richiesta e possono riguardare solamente persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente.

La certificaizone storica ha, pertanto, la funzione di rendere conoscibili determinate informazioni anagrafiche corrispondenti ad un determinato periodo storico.
Le certificazioni storiche non hanno un contenuto specifico, in quanto possono riguardare ogni informaizone anagrafica registrata nelle schede individuali, nelle schede di famiglia e nelle schede di convivenza, fatta eccezione per quelle informazioni che rientrano nei divieti di certificazione.

I principali certificati storici sono:

  • stato di famiglia storico che contiene i dati della composizione della famiglia sin dalla data della sua costituzione;
  • certificato di residenza storico che contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli esercenti di pubblici servizi i certificati sono sostituiti da autocertificazione. Tale opportunità è estesa anche ai privati.

ll d.P.R. 1409/1963 (Legge archivistica) prevede un regime di consultabilità generale per i documenti anteriori all’ultimo settantennio.

La soprintendenza archivistica dell’Emilia Romagna ha posto un quesito all’Ispettorato Centrale Servizi Archivistici del Ministero dell’Interno, il quale, in data 30/10/1996, ha risposto che la consultabilità degli atti di stato civile e anagrafe trova una specifica regolamentazione nell’ordinamento di stato civile e nel Regolamento anagrafico.

Ne consegue che tali atti sono soggetti ad una secretazione “perenne”.

La motivazione della richiesta

Mentre la certificaizone anagrafica corrente è rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, escludendo qualunque valutazione in merito da parte dell'ufficiale di anagrafe, la certificazione storica presuppone una richiesta motivata.
Il diverso trattamento riservato dalla norma rispetto alla certificazione anagrafica corrente deve essere ricercato proprio nella funzione pubblicitaria dell'anagrafe, per cui la conoscibilità di informazioni storiche relativamente ad una determinata persona non è direttamente funzionale alla tutela di soggetti terzi che potenzialmente possono relazionarsi con la medesima. L'esigenza in questione è già soddisfatta mediante la conoscibilità delle informazioni anagrafiche attuali relativa alla persona.
Ecco percè per accedere ad un certificato concernente situazioni storiche il regolamento anagrafico prevede che al momento della richiesta venga indicata una motivazione puntuale.

L'accoglimento della richiesta è subordinato ad una preventiva valutazione operata dall'ufficiale di anagrafe che, nel rispetto della riservatezza dei dati, è tenuto a valutare la motivazione addotta dal richiedente e la sua necessità di acquisire informazioni anagrafiche per la tutela di un suo interesse giuridicamente tutelato.

Tale interesse è definito dall'art.22, c.1, lett. b), della L. n.241/1990: "Art.22. Definizioni e principi in materia di accesso.
Ai fini del presente capo si intende:
b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
".

L'interesse della persona che richiede la certificazione storica non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; deve però essere un interesse "giuridicamente tutelato", ovvero non deve trattarsi di un generico ed indistinto interesse, e deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e l'informazione storica che si intende acquisire.
Secondo un costante e indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la nozione di diritto di accesso deve essere intesa "alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ... in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.1978/2016, sez. VI, sentenza 2269/2017, e sez. IV, sentenza n.4209/2014).

A chi si rivolge

Chiunque sia maggiorenne, e abbia un interesse diretto, concreto, attuale e giuridicamente tutelato, sulla base di quanto previsto dalla normativo sull'accesso alla documentazione amministrativa (Legge n.241/1990). "In caso di domanda di accesso ai documenti amministrativi il soggetto richiedente deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “ (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22.06.2012 n° 3683, art. 22, co. 1, lett. B), L. 7 agosto 1990, n. 241.).

Accedere al servizio

Come si fa

I certificati possono essere richiesti direttamente presso i nostri sprotelli o tramite servizio postale, posta elettronica, PEC o fax.

Cosa si ottiene

Una certificazione storica della situazione anagrafica delle persone

Cosa serve

Deve essere compilato il Modulo per la richiesta di ricerche anagrafiche storiche, specificando con precisione quali dati devono essere ricercati.

Costi e vincoli

Costi

I certificati anagrafici storici vengono rilasciati ESCLUSIVAMENTE PREVIO IL PAGAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONALE SUL COSTO DEL CERTIFICATO (delibera della Giunta comunale n.269 del 20/12/2001). La somma anticipata verrà scontata sul costo del certificato finale, ed eventuali somme in eccedenza restituite al richiedente. Il deposito cauzionale verrà trattenuto qualora il richiedente si dimostrasse non più interessato, una volta effetuata la ricerca da parte del Servizio, al rilascio del certificato richiesto, o qualora venisse richiesto che siano certificati un numero inferiore di persone rispetto a quelle individuate con la ricerca.

Le somme da anticipare sono quelle descritte ai punti successivi:

  • Per certificati successivi al 1963: Euro 16,50, salvo eventuali esenzioni.
  • Per certificati antecedenti il 1964: anticipo di Euro 100,00 al momento della richiesta (delibera della Giunta comunale n.269 del 20/12/2001), che verranno scontati sul costo del documento prodotto. In entrambi i casi, i documenti sono soggetti al pagamento dell'Imposta di bollo (Euro 16,00), quelle prima del 1964 sono soggette anche al pagamento di Euro 5,15 per ogni nominativo certificato, se esente da bollo, il diritto di segreteria passa da Euro 5,15 a Euro 2,60 per nominativo certificato. L'eventuale esenzione di legge da imposta e/o diritti deve essere sempre dichiarata al momento della richiesta

Nei costi saranno compresi anche quelli relativia all'invio del certificato, qualora venisse richiesto l'inoltro del documento originale tramite posta ordinaria.

Le somme dovute possono essere pagate anche tramite PagoPA: indicando nella casuale di versamento il nominativo del richiedente e il motivo della richiesta, e inviando all'Ufficio Anagrafe la ricevuta del versamento.

Per le persone residenti all'estero, il pagamento può essere effettuato tramite iban.

Tempi e scadenze

I certificati anagrafici sono validi 6 mesi.
Possono avere valore anche successivamente, se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni.

Casi particolari

Richieste di rilascio di certificati anagrafici storici per ricerche genealogiche, non potranno essere accolte in quanto tali richieste non hanno un fondamento giuridico e non sono previste dalla normativa anagrafica.

A tal proposito si riporta quanto comunicato dal Ministro dell'Interno in data 2/12/2013: "In base alla normativa anagrafica, il certificato di famiglia storico è unicamente ancorato all’abitazione ed alle persone che in essa hanno convissuto e convivono, indipendentemente dai vincoli di parentela. Esso non può perciò dare certezza circa le relazioni di parentela intercorrenti tra persone coabitanti e, oltretutto, nulla dice circa l’esistenza di eventuali altri vincoli tra persone ed altre non coabitanti, essendo la funzione dell’anagrafe essenzialmente quella di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti nel territorio comunale. Da quanto sopra esposto, risulta dunque evidente come, non essendovi possibilità di provare il rapporto di parentela per mezzo di certificazioni anagrafiche di alcun tipo, lo stesso debba essere attestato con il ricorso alle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico n. 445 del 2000 (autocertificazione)".

Contatti

Anagrafe

E' l'ufficio incaricato della tenuta del registro della popolazione in ogni comune italiano, che ha come fine quello di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti e di quelli che lo sono stati.

Via Giolitti, 22

41037 Mirandola

Telefono: 053529513 - 053529501
E-mail: demografici@comune.mirandola.mo.it

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Decorrenza termine

Dalla data di presentazione della richiesta

Fine termine

45 giorni dalla richiesta o dall'avvenuto pagamento del deposito cauzionale (Regolamento Comunale del Procedimento Amministrativo, come modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n.19 del 27/02/2019).

Tempo medio

I tempi di rilascio dipendono dalla quantità dei dati da cercare e dalla consultabilità degli archivi storici anagrafici.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Rilascio di un certificato anagrafico storico

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
L. 8 giugno 1962, n. 604, Tab. D, art. 6-bis
Delibera Giunta comunale n.269/2001
L. n.241/1990

Ultimo aggiornamento

13-05-2023 09:05

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