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Attribuzione della cittadinanza a bambino nato in Italia da genitori entrambi comunitari e/o stranieri

Il bambino nato in Italia da genitori non italiani, deve essere registrato presso l’Ufficio di Stato Civile, che redige l’atto di nascita.

A seguito della redazione dell’atto di nascita, il bambino viene iscritto nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di residenza dei genitori, con i dati risultanti dall’atto di nascita su cui non è riportata la cittadinanza del bambino.

La cittadinanza del bambino nell’Anagrafe della Popolazione Residente verrà pertanto indicata come “NON DOCUMENTATA” o "IN CORSO DI DEFINIZIONE", in quanto, sulla base di quello che è stabilito dai commi 2 e 2 bis, art.2, del d.P.R. n.394/1999,  gli stati, fatti, e qualità personali, tra cui la cittadinanza di appartenenza, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, ovvero tramite passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.
Tali documenti devono essere tradotti in lingua italiana ed essere in regola con le norme sulla legalizzazione.

Pertanto la cittadinanza del bambino negli archivi anagrafici verrà riportata quando sia stata presentata al Comune la documentazione prima descritta, e fino ad allora sulle attestazioni anagrafiche e sulla carta d’identità rilasciate, alla voce cittadinanza verrà indicato “NON DOCUMENTATA”.

Nel caso in cui i genitori abbiano cittadinanze diverse e queste siano state entrambe documentate nelle forme prima previste, la nazionalità del bambino verrà attribuita con le seguenti modalità:

  1. doppia cittadinanza di cui una italiana: cittadinanza italiana d'ufficio;
  2. doppia cittadinanza di cui una di un paese UE: cittadinanza del paese UE d'ufficio;
  3. doppia cittadinanza entrambe di paese UE o entrambe non di paese non UE: sono i genitori a dichiarare per iscritto quale cittadinanza desiderano che sia attribuita al figlio.

Nei casi n.2 e n.3, il possesso della cittadinanza non italiana da parte del minore deve comunque essere dimostrata tramite adeguata documentazione rilasciata dal Paese di appartenenza (passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera).

A chi si rivolge

I genitori di minori non italiani nati in Italia

Accedere al servizio

Come si fa

Richiesta all'Ufficio Anagrafe

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza straniera al minore nato in Italia

Cosa serve

Passaporto o documento equipollente, certificato di nascita o attestazione rilasciata dall’autorità consolare straniera.

Se la documentazione presentata è in lingua straniera, il documento dovrà essere tradotto e legalizzato

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Vincoli

Sulla documentazione rilasciata al minore, quale la carta d'identità, sino alla definizione della cittadinanza, comparirà "cittadinanza non documentata", e rispetto alle procedure, al minore verranno applicate quelle previste per i cittadini stranieri.

Tempi e scadenze

Non vi sono particolari scadenze da rispettare per comunicare all'Ufficio Anagrafe la documentazione comprovande la cittadinanza del minore, ma fino a quando questa non verrà trasmessa al minore non verrà attribuita alcuna cittadinanza.

Trasparenza

Modalità di avvio
Adomanda degli interessati
Decorrenza termine

Dalla data della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Attribuzione della cittadinanza straniera al minore nato in Italia

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

commi 2 e 2 bis, art.2, del d.P.R. n.394/1999

Ulteriori informazioni


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Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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