Salta al contenuto
Convivenza Anagrafica

La convivenza anagrafica è un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nella stessa abitazione.

Il concetto di convivenza, quindi, è basato su motivi che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro.

Famiglia e convivenza anagrafica hanno il medesimo presupposto della dimora abituale, mentre si differenziano nell’ulteriore elemento costitutivo: nella prima vi è un vincolo familiare-affettivo, nella seconda la presenza di specifici motivi sociali.

E’ importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica, ad eccezione di situazioni previste dalla legge (richiedenti asilo, vedi oltre).

Il responsabile della convivenza anagrafica

L’art.6, c.2, del d.P.R. n.223/1989, prevede per la convivenza anagrafica l’individuazione di un responsabile, di solito la persona che normalmente la gestisce (può anche non far parte della convivenza e avere una diversa posizione anagrafica), che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa.

Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all’anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l’ingresso e l’uscita di qualsiasi persona.

ulteriori informazioni nella sezione "La ricezione delle dichiarazioni anagrafiche: valutazioni operative e situazioni di irricevibilità"

A chi si rivolge

Alle persone che vivono in comunità

Chi può presentare

Tutte le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza devono essere presentate esclusivamente dal responsabile della convivenza, comprovando, come in tutti i casi in cui vengono rese delle dichiarazioni anagrafiche, la propria identità mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento.

L’ISTAT non ha escluso in maniera assoluta che eventuali dichiarazioni anagrafiche possano pervenire direttamente dal soggetto membro della convivenza, ma in tali casi, dovranno seguire opportuni accertamenti e, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno del 19/04/2005, si dovrà procedere d’ufficio agli adempimenti di competenza di cui all’art.5 della L. n.1228/1954 e dell’art.15 del d.P.R. n.223/1989.

Alla luce di ciò si ritiene che le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza debbano pervenire esclusivamente dal responsabile della struttura stessa; in tal caso si ritiene che gli accertamenti anagrafici di cui l’art.19 del d.P.R. n.223/1989, possano anche non essere richiesti dall’Ufficiale d’Anagrafe.

Tempi e scadenze

I tempi dell'iscrizione nella convivenza anagrafica sono i medesimi previsti per l'iscrizione anagrafica ordinaria: entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (per legge) salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto ai sensi art. 10-bis della L.241/1990.

La cancellazione è invece immediata per i richiedenti la protezione internazionale, ospiti nei Centri di Assistenza Straordinaria, su segnalazione del responsabile della convivenza anagrafica.

Negli altri casi sono previste le procedure per i residenti ordinari.

Casi particolari

Richiedenti protezione internazionale

L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe.

Erano quindi da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti,

La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo.

Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.

A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.

Contatti

Anagrafe

E' l'ufficio incaricato della tenuta del registro della popolazione in ogni comune italiano, che ha come fine quello di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti e di quelli che lo sono stati.

Via Giolitti, 22

41037 Mirandola

Telefono: 053529513 - 053529501
E-mail: demografici@comune.mirandola.mo.it

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta del responsabile della convivenza, dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art., comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Decorrenza termine

Dalla presentazione della domanda

Fine termine

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto

Tempo medio
Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
Provvedimento finale

iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e costituzione di una convivenza anagrafica

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del servizio

Riferimenti normativi

Legge anagrafica 24/12/1954 n. 1228

Regolamento Anagrafico DPR 30/5/1989 n.223 con particolare riferimento art. 5, 6, 13 del d.L. 5/2012 convertito in l. 35/2012

Circolare ISTAT Metodi e norme 1992

d.Lgs 142/2015 come modificato dall' art.8 d.L. n.13/2017 convertito in legge n. 46/2017 recante ”Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché di contrasto dell’immigrazione illegale”.

d.L. n.113/2018 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione...".

Ulteriori informazioni

TARI

Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, se nell'abitazione di nuova residenza si costituisce una nuova famiglia, si hanno 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione relativa alla TARI, di cui il modulo in allegato. Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

Ultimo aggiornamento

12-05-2023 17:05

Questa pagina ti è stata utile?