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Iscrizione in anagrafe o cambi di abitazione

Cos'è la residenza anagrafica?

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).

Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la sitrova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."

La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ne consegue che:

  1. le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
  2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.

Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.

Lotta all'occupazione abusiva degli immobili

Nuove ed importanti norme in materia di iscrizione anagrafica e di cambio di abitazione – Lotta all’occupazione abusiva degli alloggi.

EMERGENZA SISMICA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

A seguito degli eventi sismici del maggio scorso, per ottenere l'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione per immigrazione o il cambio di abitazione all'interno del Comune, sarà necessario che l'abitazione dove dovrà essere fissata la nuova dimora abituale, sia stata dichiarata AGIBILE.

Il controllo sull'agibilità dell'abitazione sarà di competenza dell'Ufficio Anagrafe e nel caso in cui l'abitazione non fosse agibile, l'istanza verrà rigettata.

Semplificazione delle procedure di variazione anagrafica

Il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale. 

Quali sono le variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale ?

  • il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero;
  • la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
  • il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.

Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa?

Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste ?

L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.

Quali controlli vengono fatti ?

Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. 

Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).

Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.

  • Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento
  • Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o doucmentazione, i termini del procedimento riprenderanno a deoccrere da tale data.

Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Stati di famiglia separati

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.

Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza

La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.

In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”.  Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.

Ulteriori informazioni nella sezione "La ricezione delle dichiarazioni anagrafiche: valutazioni operative e situazioni di irricevibilità"

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi al Comune dove è stata stabilita la propria dimora abituale

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

Canale digitale
E' possibile anche presentare la dichiarazione di residenza online.

Cosa serve

Come possono essere fatte le domande di variazione anagrafica ?

Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax o raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:

Le domande possono essere presentate agli sportelli dell’Anagrafe  in via Giolitti n.22 (zona Ipercoop), oppure presso l’Ufficio Protocollo, nella stessa sede.Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:

  • FAX: 053529538
  • EMAIL: demografici@comune.mirandola.mo.it
  • PEC: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
  • RACCOMANDATA: Ufficio Anagrafe Comune di Mirandola - casella postale 2239039 - via Giolitti n.22 - 41037 Mirandola

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

Entro quando devono essere comunicate le variazioni all'Ufficio Anagrafe ?

Dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune (vedi gli allegati a questa pagina).

Casi particolari

Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore

Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore (vedi modello allegato).

L'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'uffciale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunquie obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 dellla L. n.241/1990.

Richiedenti protezione internazionale

L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano pertanto da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, mentre sono pienamente ricevibili e vanno certamente operate le mutazioni di residenza, cioè i semplici trasferimenti da un luogo di dimora abituale all’altro, anche in diversi Comuni.

La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione azione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.

A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.

Contatti

Anagrafe

E' l'ufficio incaricato della tenuta del registro della popolazione in ogni comune italiano, che ha come fine quello di documentare la situazione numerica degli abitanti residenti e di quelli che lo sono stati.

Via Giolitti, 22

41037 Mirandola

Telefono: 053529513 - 053529501
E-mail: demografici@comune.mirandola.mo.it

Allegati

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta dei diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Soggetti esterni
Decorrenza termine

Dalla presentazione della domanda

Fine termine

Accoglimento dell'istanza: 2 gg. dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
Provvedimento finale

Provvedimento di accoglimento dell'istanza o, in mancanza dei requisiti: rigetto immediato per irricevibilità o, annullamento previo preavviso

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

L. 24 dicembre 1954 n. 1228
d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Circolare Istat serie B n.29/1992

Ulteriori informazioni

Tutele del cittadino nei casi di silenzio o ineriza dell'ufficio anagrafe

In caso di silenzio o inerzia dell’ufficio, non v’è dubbio (perché espressamente previsto dall’art. 5, c. 5, del d.L. n. 5 del 2012) che una volta trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione anagrafica del privato senza che sia stata effettuata la comunicazione di preavviso del rigetto questa è da considerarsi accolta e erfezionata, dandosi così luogo ad uno dei casi di silenzio-accoglimento di cui all’art. 20 della L. n.241/1990, a termini del quale “… nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato nei ter mini ... il provvedimento di diniego .... Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato”.
A fronte quindi di un silenzio l’interessato potrà agire presso il giudice civile al fine di ottenere l’adempimento materiale dell’iscrizione nei registri di questo silenzio-accoglimento ormai formatosi e non più annullabile.

L’interessato potrebbe anche agire in via di urgenza rappresentando le immediate negative conseguenze della mancata iscrizione.

L’art. 62 del d.L. n. 77/2021 ha aggiunto all’art.20 della L. n. 241/1990 il nuovo c. 2-bis, a termini del quale nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, “fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.445/2000.”.

TARI

Dal momento della richiesta di iscrizione in anagrafe o di variazione di residenza all'interno del Comune, se nell'abitazione di nuova residenza si costituisce una nuova famiglia, si hanno 90 giorni di tempo per presentare la dichiarazione relativa alla TARI. La dichiarazione deve essere presentata ad AIMAG.

Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares. Il presupposto della Tari e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari.

Ultimo aggiornamento

12-05-2023 16:05

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