Cos'è
La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'art.1, c.3, e dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, e dall'art.1, c.3, e dall'art.7, c.1, lett.c), del d.P.R. nn223/1989, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009.
Coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità:
- garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini;
- assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale
Il domicilio
Mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, in via del tutto eccezionale, il “domicilio” alla “dimora abituale”.
Antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 15.07.2009, n. 94 era sufficiente la manifestazione di volontà dell’interessato per eleggere domicilio, e quindi richiedere l’iscrizione anagrafica, presso il Comune che egli individuava come il luogo centro dei suoi interessi.
Con il riformato art. 2 della legge anagrafica è stato istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio.
Ai fini dell’accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.
La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta di individuare quello “principale” non può che spettare all’interessato, sempre sulla base di elementi e documentazioneche dimostrino tale situazione.
Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o questo risultasse non esistente, la richiesta verrà rigettata e verranno attivate le procedure previste dall’art. 18bis del d.P.R. 223/1989, e degli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000.
Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste ?
L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.
Quali controlli vengono fatti ?
Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l’esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere; l’Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.
Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta ?
Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.
Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa ?
Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.