Cos'è
L'autentica foto (detta anche legalizzazione) è un'operazione che consiste nell'identificazione della persona raffigurata nella fotografia mediante trascrizione delle generalità.
Detto in altri termini è l'attività con cui si mettono in relazione la fotografia ed i dati anagrafici di una determinata persona.
L'autentica di foto non può essere utilizzata come documento d'identità, e può essere utilizzata esclusivamente per il rilascio di documenti di identità personale.
Può essere richiesta da tutti i cittadini, sia italiani che stranieri
Chi può presentare
I diretti interessati.
Per l'autentica della foto del minore, questi deve essere accompagnato da un genitore o dal tutore, in possesso di un documento di riconoscimento
Costi
Il costo è di Euro 0,25. Per questo tipo di autentiche è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo
Vincoli
La validità dell'autentica è di 6 mesi.
- Modalità di avvio
- Richiesta dell'interessato, anche verbale
- Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
- No
- Provvedimento finale
Rilascio di un documento di autentica/legalizzaizone della fotografia, con i dati personali del richiedente e la foto autenticata
- Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
- Titolare del potere sostitutivo
- Riferimenti normativi
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445