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Le sottoscrizioni per la presentazione o l'accettazione delle candidatoure per l'elezione di organi politici elettivi, o le sottoscrizioni per la presentazione di richieste di Referendum o di Proposte di legge di iniziativa popolare, devono essere autenticate, con le modalità previste dall'art.21 c.2 del d.p.R. n.445/2000, a norma di quanto previsto dall'art.14 della L. n.53/1990, dai seguenti soggetti:

  • notai
  • giudici di pace
  • cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali
  • segretari delle procure della Repubblica
  • i membri del Parlamento
  • i consiglieri regionali
  • i presidenti delle province
  • i sindaci metropolitani
  • i sindaci
  • gli assessori comunali e provinciali
  • i componenti della conferenza metropolitana
  • i presidenti dei consigli comunali e provinciali
  • i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
  • i consiglieri provinciali
  • i consiglieri metropolitani
  • i consiglieri comunali
  • i segretari comunali e provinciali
  • i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
  • gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

I pubblici ufficiali che effettuano le autentiche, possono esercitare le proprie funzioni di autenticazione solo all'interno del territorio di competneza dell'ufficio di cui sono titolari (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n.22/2013), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale (Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n.1990/2016).

I funzionari incaricati dal Sindaco sono tenuti a svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari o negli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge, pur potendo essere autorizzati ad esercitare le funzioni di autenticazione in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale, purché in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio comunale ( Circolare del Ministero dell’Interno n.11/2002).

A chi si rivolge

A chi deve sottoscrivere la presentazione o l'accettazione di candidature per l'elezione di organi politici, o per la richiesta di Referendum o proposte di Legge di iniziativa popolare.

Cosa serve

L’interessato deve sottoscrivere i moduli predisposti per la tipologia di elezione, Referendum o Legge di iniziativa popolare.

L’autenticazione viene eseguita ai sensi dell’art. 21, c.2, del d.p.R. n.445/2000, previa apposizione della sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale che effettua l'autentica.

Sottoscrizione

Il sottoscrittore dovrà effettuare la sottoscrizione, autografa, per esteso, non necessariamente in corsivo (è ammessa anche la sottoscrizione in stampatello).

Identificazione

Le modalità di identificazione sono quelle consuete e cioè mediante documento di identità o di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno, ecc.)

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Tempo medio

A vista

Nel caso in cui l'autentica debba essere raccolta a domicilio, dovranno essere concordati i tempi con l'interessato

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Art.14, L. n.53/1990

Circolare del Ministero dell’Interno n.11/2002

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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