Cos'è
Per alcuni ordini professionali (ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri), è consentito il voto postale per l'elezione dei consigli territoriali, ad eccezione dei consigli provinciali, previa autenticazione della firma del votante posta sulla busta di spedizione autenticata nei modi di legge (art.3, c.7, del d.P.R. n.169/2005).
Su quali siano i modi di legge, si è espresso il Ministero della Giustizia (parere del 2 settembre 2005, n. D.G. D.G. 02/09/05 10265), il quale, oltre a confermare che anche qualora il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza, la suddetta attività (di riconoscimento ed identificazione del votante) “non può essere omessa”, in questo caso è indispensabile “una attività equipollente a quella svolta per regola generale dai componenti il seggio”, attività che il Ministero individua nella “legalizzazione della firma da parte di un pubblico ufficiale secondo le modalità che lo stesso D.P.R. 445 del 2000 prevede agli articoli 30 e seguenti può considerarsi attività equipollente che accerta l’effettivo esercizio della operazione di identificazione e riconoscimento del votante”.
Competenti ad autenticare la firma dell’elettore sono – conclude il Ministero – le figure previste dall’art. 14 della legge 53/1990, ovvero:
- notai
- giudici di pace
- cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali
- segretari delle procure della Repubblica
- i membri del Parlamento
- i consiglieri regionali
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i sindaci
- gli assessori comunali e provinciali
- i componenti della conferenza metropolitana
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
- i consiglieri provinciali
- i consiglieri metropolitani
- i consiglieri comunali
- i segretari comunali e provinciali
- i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
- gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
I pubblici ufficiali che effettuano le autentiche, possono esercitare le proprie funzioni di autenticazione solo all'interno del territorio di competneza dell'ufficio di cui sono titolari (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n.22/2013), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale (Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza n.1990/2016).
I funzionari incaricati dal Sindaco sono tenuti a svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari o negli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge, pur potendo essere autorizzati ad esercitare le funzioni di autenticazione in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale, purché in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio comunale ( Circolare del Ministero dell’Interno n.11/2002).