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Si ritiene che tale richiesta di autentica non possa essere accolta nell'ambito del Comune

L’Ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n.215/1991, all’art.31 dispone che le sottoscrizioni dei candidati e dei presentatori delle liste per l’elezione degli organi collegiali delle scuole, di cui il d.P.R. n.416/1974, possano essere autenticate, oltre che dai dirigenti scolastici o loro delegati, anche dal Sindaco o suoi delegati, segretari comunali, notai e cancellieri di tribunale.

Si ritiene che tale disposione ministeriale non possa essere applicabile per le seguenti ragioni:

  1. Il d.P.R. 445/2000 limita la possibilità di autenticazione dei funzionari comunali alle "istanze e dichiarazioni sostitutive" da presentare ad organi della pubblica amministrazione, mentre le dichiarazioni di cui trattasi sono dichiarazioni di accettazione di candidatura, quindi manifestazioni di volontà. Sembrano quindi in contrasto con quanto prevede il d.P.R. n. 445, che peraltro è norma successiva e di rango superiore rispetto all'ordinanza ministeriale.
  2. Tale tipo di autentica pare non potersi annoverare neppure tra le cosiddette “autentiche speciali”, ovvero quelle che possono essere effettuate dal Sindaco o personale comunale e previste da apposita normativa (quali ad esempio le autentiche per la cessione di beni mobili registrati, quietanze liberatorie, alcuni atti relativi al codice di procedura penale, alcuni atti per le procedure di adozione di minori, autentiche per l’elezione di ordini professionali, autentica per le elezioni di Parlamento, Regioni, Comuni), ed anche nel d.P.R. n.416/1974 non si trova traccia di tale eventualità.
  3. E' infine dubbio che possa essere applicabile un'ordinanza emanata di un ministero diverso dalla Funzione pubblico o dell'Interno, unici ministeri che hanno competenza rispetto ai procedimenti dei comuni in materia di documentaizone amministrativa ed autentiche

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Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No

Ultimo aggiornamento

12-11-2022 10:11

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