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Autentica di firma: quietanza liberatoria

La quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore. L'autenticazione di firma è l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma.

La forma ed il contenuto della quietanza

La quietanza, stante la sua efficacia probatoria dichiarativa, deve avere forma scritta.

Può assumere la forma di atto pubblico o di dichiarazione ricevuta da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato a conferirle pubblica fede ex art. 2699 c.c.. Alcuni autori ritengono non necessaria (seppur opportuna) la firma del creditore, trattandosi di dichiarazione e non di negozio.

Stando invece al contenuto, la quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio cui inerisce (causale), data e firma (vedi comunque sopra).

La quietanza deve essere rilasciata dal creditore se il debitore ne faccia richiesta e non può quindi esimersi in detta specifica ipotesi.

L’articolo 8, comma 3, della legge n. 386/1990 dispone che “La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.”.

Come precisato dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1/7/1992, essa costituisce un atto a forma vincolata mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare di aver ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare il debitore dall’obbligazione contratta nei confronti del creditore.

A chi si rivolge

A coloro che devono sottoscriviere una dichiarazione di quietanza liberatoria

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe

Cosa si ottiene

L'autentica della sottoscrizione posta in calce alla dichiarazione di quietanza liberatoria

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda degli interessati, anche verbale
Decorrenza termine

30 giorni

Fine termine

Autentica della sottoscrizione

Tempo medio

A vista

Nel caso in cui l'autentica debba essere raccolta a domicilio, i tempi andranno concordati con l'interessato

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
d.L. n.70/2011, convertito con L. n.106/2011 che ha introdotto all'art. 8 co. 3-bis della L. 386/1990

Ulteriori informazioni

Modalità di avvio del procedimento

· A domanda degli interessati, anche verbale

Decorrenza termine del procedimento

· Dalla presentazione della domanda

Fine termine del procedimento

· 30 giorni

Tempo medio del procedimento

· Di norma l'autentica della firma viene fatta a vista

Provvedimento del procedimento

· Collocazione di un timbro o di una dicitura di autentica in calce alla sottoscrizione fatta dal richiedente

Documenti da allegare alla domanda

· Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

· Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

· L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

· Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Responsabile del procedimento

Dirigente

Strumenti di tutela da parte del cittadino

Titolare del potere sostitutivo

· Dirigente del Servizio

Normativa di riferimento

· art. 8 comma 3-bis della L. 386/1990

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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