Cos'è
La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da altri documenti, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonché, tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passività indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della società o dell'ente.
Le firme devono essere autenticate nel caso in cui le sottoscrizioni di tale dichiarazione sia da prodursi a una pubblica amministrazione per la riscossione da parte di terzi di benefici economici o ad un soggetto privato (art.21 d.P.R. n.445/2000), e in tal senso lo scopo e la destinazione della dichiarazione dovrà essere inserita nella dichiarazione a giustificarne l'intervento del funzionario incaricato dal sindaco che provvederà ad autenticare le sottoscrizioni. Diversamente l'autentica non è prevista nè necessaria, e sarà sufficiente allegare al modulo sottoscritto le copie semplici dei documenti d'identità personali dei firmatari.
Il modulo è fornito dall'Agenzia delle Entrate (vedi il modello allegato alla presente pagina), e deve essere sottoscritto dagli eredi e dai creditori.
Come si fa
E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune
Costi
L'autentica è esente dall'imposta di bollo e diritti di segreteria ai sensi dell'art.5 del d.P.R n.642/1972.
Vincoli
La firma deve essere fatta in presenza del funzionario pubblico incaricato dell'autentica
- Modalità di avvio
- A domanda degli interessati, anche verbale
- Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
- Tempo medio
A vista
Se la sottoscrizione deve essere raccolta a domicilio, i tempi devono essere concordati con il diretto interessato
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
- No
- Provvedimento finale
Autentica della sottoscrizione
- Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
- Titolare del potere sostitutivo
- Riferimenti normativi
d.P.R. n.445/2000
art.23, c.3, del T.U. 346/1990