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Acquisto della cittadinanza italiana

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la Nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, Principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso.

Acquisizione della cittadinanza italiana

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire:

  • automaticamente, secondo lo jus sanguinis (per nascita, riconoscimento o adozione, da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ius soli (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
  • su domanda, secondo lo ius sanguinis o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile;
  • su domanda, per essere residenti ininterrottamente in Italia per 10 anni (4 anni per cittadini dell'UE);
  • per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;
  • per naturalizzazione, dopo dieci anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è più breve per ex cittadini italiani e loro immediati discendenti (jus sanguinis), stranieri nati in Italia (jus soli), cittadini di altri paesi dell'Unione Europea (4 anni), rifugiati e apolidi.
  • per matrimonio con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
  • su domanda, per essere nati in territori già italiani.
  • su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico.

Il diritto alla cittadinanza per jus sanguinis non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni:

  • l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana;
  • l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1º gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.

A chi si rivolge

A tutti i cittadini stranieri che desiderano acquisire la cittadinanza italiana.

A tutti i cittadini stranieri a cui, essendogli stata notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana, devono prestare il relativo giuramento

Chi può presentare

Tutti i cittadini stranieri maggiorenni, che abbiano maturato le condizioni per richiedere l'acquisto della cittadinanza italiana

Il cittadino straniero che deve prestare giuramento per la cittadinanza italiana

Cosa serve

L'ufficio di stato civile è a disposizione per informazioni in merito alle diverse casistiche ed ai documenti da produrre.

Le istanze per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate al Prefetto di Modena ovvero all'Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all'estero.

La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli con allegata la documentazione ivi elencata.

I moduli sono reperibili e scaricabili anche sul sito internet del Ministero dell'Interno.

Notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana il cittadino viene contattato per concordare l'appuntamento per la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.

Casi particolari

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi direttamente all'ufficio di stato civile.

L'acquisto della cittadinanza italiana per i cittadini britannici a seguito della Brexit

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana i cittadini britannici sono equiparati ai cittadini U.E., se hanno maturato il requisito della residenza quadriennale di cui all'art.9, comma 1, lettera d), della L. n.91/1992, alla data stabilita di recesso del 31/01/2020, e hanno presentato la domanda entro il 31/12/2020.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana on line da parte dei cittadini britaqnnici in possesso al 31/01/2020 del requisito della residenza legale da lameno 4 anni, è stato prorogato al 28/01/2021 (Circolare del Ministero dell'Interno n.35 del 4/01/2021)

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda di parte
Descrizione

Le domande devono essere presentate alla Prefettura di Modena

Soggetti esterni
Decorrenza termine

Dalla presentazione della domanda

Fine termine

4 anni dalla data della presentazione della domanda

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Decreto di acquisto della cittadinanza italiana

Organo competente adozione provvedimento finale

Ministero dell'Interno

Atti e documenti a corredo dell'istanza

Ulteriori informazioni

La legge n. 132/2018, ha disposto che, a decorrere dal 4 dicembre 2018 , la concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER "Quadro comune europeo" di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Tutti i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R., oppure apposita certificazione - rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER - "Quadro europeo comune".

Sono esclusi dalle suddette attestazioni coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione , di cui all'art. 4-bis del d. Lgs. n. 286/1998 e al d.P.R. n. 179/2011, e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , di cui all'art. 9 del medesimo d. Lgs., i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

Giuramento e riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri

Il Giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana viene fatto davanti al Sindaco o da suo delegato in qualità di Ufficiale di Stato Civile.

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