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Qualora l’Amministrazione accogliesse la richiesta di rinuncia del concessionario, a questi viene riconosciuto un rimborso calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria.

Cadaveri, resti e ceneri contenuti nella sepoltura restituita dovranno essere trasferiti ad altre sepolture.

Il rimborso viene calcolato sul prezzo corrente d’acquisto al momento della richiesta. L’ammontare del rimborso è calcolato come segue:

  • nei casi di tombe a concessione perpetua, al concessionario verrà corrisposto un indennizzo pari a un terzo del valore della sepoltura trentennale in quel momento;
  • nei casi di rinuncia prima che siano trascorsi anni 15 di uso, sarà applicata una trattenuta minima fissa equivalente a 15 anni di decurtazione, secondo la seguente formula:

prezzo corrente x (anni della concessione – 15) / anni della concesisone = Somma da rimborsare

  • Negli altri casi il corrispettivo verrà calcolato proporzionalmente agli anni usufruiti, frazionando il costo della sepoltura, secondo la seguente formula:

prezzo corrente x anni della concessione / anni della concesisone = Somma da rimborsare

La presentazione della richiesta comporta la decadenza del contratto a seguito della formale accettazione da parte dell'Amministrazione comunale

A chi si rivolge

Ai concesisonari delle sepolture cimiteriali

Chi può presentare

Il concessionario della sepoltura o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio cimiteriale

Cosa si ottiene

La rinuncia della concessione ed un rimborso per il tempo per il quale non si è goduto della concessione stessa.

La presentazione della richiesta di rinuncia della concessione, comporta la decadenza del contratto a seguito della formale accettazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Cosa serve

Deve essere presentata apposita richiesta all'Ufficio Cimiteriale

Casi particolari

Nel caso di concessione per la quale il concessionario o i famgilari dispongano la collocazione di quanto in essa contenuto altrove, lasciando la sepoltura completamente libera, il concessionario è tenuto alla rinuncia della sepoltura, con riconoscimento del rimborso previsto dal Regolamento comunale vigente.

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda del titolare della concessione cimiteriale o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifiche da parte dell'ufficio.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Accettazione da parte dell'Amministrazione comunale della richiesta di rinuncia da parte del concessionario

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Ulteriori informazioni

Si rammenta che l'Amministrazione comunale non è tenuta ad accettare la rinuncia alla concessione, che potrebbe essere rifiutata qualora non vi fossero risporse disponibili o sufficienti per il rimborso, o non vi fosse convenienza economica per l'Ente, o per qualsiasi altra motivazione a discrezione dell'Amministrazione.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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