Cos'è
Nei cimiteri comunali possono essere accolte:
- persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza anagrafica;
- persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune, in quanto famigliari o conviventi del concessionario, o aventi acquisito particolari benemerenze verso di esso; le persone conviventi o che hanno acquisito particolari benemerenze potranno essere sepolte previa verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di Mirandola o aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune.
- persone nate nel Comune o con coniuge o parenti entro il 2° grado residenti nel Comune alla data del decesso, o già sepolte in un cimitero comunale.
- ceneri di chiunque se destinate all’inumazione o alla dispersione nel cimitero.
Diritto di sepoltura nelle concessioni private
Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione, e quelle di cui all’allegato n.7 del Regolamento comunale (ceneri degli animali di affezione).
La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
Per gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta.
Quando non vi sia l’istituto considerato dall’articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76 (istituto della convivenza di fatto), i casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. n.445/2000.
L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari, di cui all'art.13, c.8, del Regolamento comunale, deve essere comprovata con le modalità di cui all’allegato n.3 dello stesso Regolamento.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi descritti nel presente Regolamento o espressamente indicate nel contratto di concessione.
Il diritto d’uso di una sepoltura, l’eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione testamentaria, anche a persona che non sia un famigliare, fermo restando il diritto alla sepoltura iure sanguinis, .