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Concessioni cimiteriali: diritto di sepoltura

Nei cimiteri comunali possono essere accolte:

  • persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  • persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza anagrafica;
  • persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune, in quanto famigliari o conviventi del concessionario, o aventi acquisito particolari benemerenze verso di esso; le persone conviventi o che hanno acquisito particolari benemerenze potranno essere sepolte previa verifica dei requisiti da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria;
  • i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di Mirandola o aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune.
  • persone nate nel Comune o con coniuge o parenti entro il 2° grado residenti nel Comune alla data del decesso, o già sepolte in un cimitero comunale.
  • ceneri di chiunque se destinate all’inumazione o alla dispersione nel cimitero.
Diritto di sepoltura nelle concessioni private

Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione, e quelle di cui all’allegato n.7 del Regolamento comunale (ceneri degli animali di affezione).

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o persona assimilata, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

Per gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta.

Quando non vi sia l’istituto considerato dall’articolo 1, commi da 36 a 67, legge 20 maggio 2016, n. 76 (istituto della convivenza di fatto), i casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. n.445/2000.

L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari, di cui all'art.13, c.8, del Regolamento comunale, deve essere comprovata con le modalità di cui all’allegato n.3 dello stesso Regolamento.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi descritti nel presente Regolamento o espressamente indicate nel contratto di concessione.

Il diritto d’uso di una sepoltura, l’eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione testamentaria, anche a persona che non sia un famigliare, fermo restando il diritto alla sepoltura iure sanguinis, .

A chi si rivolge

Ai concessionari delle sepolture nei cimiteri comunali

Chi può presentare

Il titolare della concessione cimiteriale

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio cimiteriale del Comune

Cosa si ottiene

La possibilità di collocare nella sepoltura in concessione famigliari o persone che ne hanno diritto

Cosa serve

Deve essere presentata richiesta all'Ufficio Cimiteriale

Costi e vincoli

Costi
Vincoli

FAMIGLIARI AI FINI DELL’IDENTIFICAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO ALL’USO DELLA CONCESSIONE (art.13, c.7, Regolamento comunale di polizia mortuaria)

  1. coniuge/unito civilmente;
  2. in linea retta fino al 6° grado: figli e genitori, nipoti (figli dei figli) e nonni, figli dei nipoti e bisnonni (genitori dei nonni);
  3. in linea collaterale fino al 6° grado: fratelli, zii (fratelli dei genitori) e nipoti figli di fratelli;
  4. i seguenti affini del coniuge: genitori, nonni, fratelli, coniugi dei fratelli e nipoti figli dei fratelli fino al 6° grado; l’affinità non cessa con la morte del coniuge da cui deriva, ma cessa in caso di divorzio o di nullità del matrimonio.
  5. convivente residente con il concessionario al momento del decesso.

Casi particolari

CRITERI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SEPOLTURA A PERSONE AVENTI ACQUISITO PARTICOLARI BENEMERENZE NEI CONFRONTI DEL CONCESSIONARIO (art.13 c.8 del Regolamento comunale di polizia mortuaria)

  1. Persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria al concessionario in strutture sanitarie pubbliche o private, risultante da cartelle cliniche o da apposite attestazioni di servizio rilasciate dalle direzione sanitaria del luogo di cura;
  2. persone che abbiano prestato assistenza al concessionario risultante da fatture regolarmente quietanzate o contratti di lavoro, concernenti le prestazioni assistenziali assicurate;
  3. persone che abbiano compiuto azioni di soccorso o di salvamento del concessionario, risultanti da riconoscimenti ufficiali o, in difetto, da attestazione dei corpi ed organizzazioni di soccorso cui appartenevano i soccorritori, anche all’interno delle organizzazioni di volontariato, o da altri organi ufficiali (es.: organi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, partenenti ad organizzazioni di soccorso, ecc.),
  4. persone che abbiano compiuti atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario, attestati da chi abbia potere di rappresentanza in organizzazioni di volontariato debitamente riconosciute o da ONLUS.

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda del concessionario della sepoltura o dei famigliari del defunto
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Di norma l'utilizzo della sepoltura è possibile non appena siano stati verificati i termini contrattuali e da Regolamento comunale di polizia mortuaria. In ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Autorizzazione alla sepoltura nella concessione

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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