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Documento per l'espatrio dei minori di anni 15

E' un documento che ha la funzione di 'lasciapassare' per l'espatrio dei minori di anni 15 negli Stati membri del Consiglio d'Europa aderenti all'accordo di Parigi del 13 dicembre 1957. E' formato da due parti distinte: una di competenza del Comune (il certificato contestuale di nascita e cittadinanza del minore) e una di competenza della Questura (la convalida).

Come e quando richiederlo

  • Direttamente presso in nostri sportelli viene rilasciato un certficato di nascita e cittadinanza. La richiesta può essere avanzata da un genitore o da un tutore. Il certificato rilasciato dovrà essere consegnato, unitamente al modulo di richiesta compilato, al Commissariato di P.S.di Mirandola, Via Fulvia n.7, per la convalida per l'espatrio.
  • Presso il Commissariato di P.S. il minore può essere accompagnato anche da un solo genitore (l'altro firma il modulo e allega documento d'identità), e dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
  • Modulo di domanda n. 308 su fac-simile predisposto dalla Questura (scaricabile dal sito www.poliziadistato.it) compilato e firmato dal richiedente su cui barrare la casella corrispondente al rilascio del lasciapassare
  • Certificato rilasciato dal Comune
  • N.2 fotografie recenti a mezzo busto e a capo scoperto dell'interessato (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). Per la legalizzazione della fotografia occorre la presenza del minore
  • Fotocopia di un documento di identità o riconoscimento di entrambi i genitori o del tutore, curatore, affidatario
  • Fotocopia di un documento di identità o riconoscimento dell'eventuale accompagnatore diverso dai genitori o dal tutore, curatore, affidatario a cui si intende affidare il minore di anni 14 durante la sua permanenza all'estero
  • Atto di assenso all'espatrio firmato da entrambi i genitori o dal tutore, dal curatore o dall'affidatario dell'interessato (eccetto il caso di genitore vedovo o di riconoscimento del minore da parte di un solo genitore)

Per avere altre notizie sul documento, vedi il sito della Polizia di Stato

Per verificare in quali Paesi è possibile Espatriare con il Lasciapassare per minori, è necessario contattare il Commissariato di P.S. di Mirandola o consultare il sito della Polizia di Stato.

A chi si rivolge

Ai minori di anni 15 che necessitno di un documento per recarsi in uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa aderenti all'accordo di Parigi del 13 dicembre 1957

Chi può presentare

I genitori o il tutore di minori minori italiani di anni 15 residenti nel Comune di Mirandola.

Accedere al servizio

Come si fa

Per ottenere il lasciapassare è necessario richiedere l'apposito certificato all'ufficio anagrafe del Comune di residenza

Cosa si ottiene

Un certificato di nascita e cittadinanza per espatrio di minore di anni 15


Dove rivolgersi

Commissariato Mirandola

Via Fulvia n.7 - 41037 MIRANDOLA (MO)

Telefono 0535613911 - Fax: 0535613920

Email comm.mirandola.mo@pecps.poliziadistato.it

Cosa serve

  • Modulo di domanda n. 308 su fac-simile predisposto dalla Questura (scaricabile dal sito www.poliziadistato.it) compilato e firmato dal richiedente su cui barrare la casella corrispondente al rilascio del lasciapassare
  • Certificato rilasciato dal Comune
  • N.2 fotografie recenti a mezzo busto e a capo scoperto dell'interessato (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili). Per la legalizzazione della fotografia occorre anche la presenza del minore
  • Fotocopia di un documento di identità o riconoscimento di entrambi i genitori o del tutore, curatore, affidatario
  • Fotocopia di un documento di identità o riconoscimento dell'eventuale accompagnatore diverso dai genitori o dal tutore, curatore, affidatario a cui si intende affidare il minore di anni 14 durante la sua permanenza all'estero
  • Atto di assenso all'espatrio firmato da entrambi i genitori o dal tutore, dal curatore o dall'affidatario dell'interessato (eccetto il caso di genitore vedovo o di riconoscimento del minore da parte di un solo genitore)

Costi e vincoli

Costi

Il certificato rilasciato dall'Anagrafe non ha nessun costo.

Tempi e scadenze

Il documento rilasciato dall'Ufficio Anagrafe ha una validità di 6 mesi.

Il lasciapassare convalidato avrà durata di 1 anno.

Casi particolari

In caso di rifiuto dell'assenso all'espatrio da parte di un genitore è necessario richiedere il nulla-osta del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore.

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda degli interessati, anche verbale
Decorrenza termine

Dalla presentazione della domanda

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

Di norma i certificati anagrafici sono rilasciati a vista

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Rilascio di un certificato anagrafico di cittadinanza e residenza.

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Accordo di Parigi del 13.12.1957

Ulteriori informazioni

Giova ricordare che con la legge 12.7.2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13.5.2011, n. 70, che, all’art. 10, comma 5, ha modificato l’art. 3 del TULPS di cui al regio decreto 18.6.1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori. Pertanto il minore ora può avere la carta di identità, anche valida per l’espatrio, a partire dal giorno della nascita e quindi l’istituto del lasciapassare è di fatto diventato obsoleto.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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