Cos'è
Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.
In forza della Legge n. 22/2006 l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per l'elezione del Presidente della Regione e del consiglio Regionale e per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, della regione e del comune per cui è elettore.
Il voto
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile.
Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario.
Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.
Possono votare al proprio domicilio:
- gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perchè non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
- gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
Da sottolineare che, in nessun passaggio, il Legislatore richiede il possesso di certificati di handicap (art. 3, Legge 104/1992) o di invalidità. Ci si riferisce strettamente a infermità gravi e, quindi, a situazioni sanitarie anche non definitive.
Chi può presentare
Come si fa
E' necessario rivolgersi all'ufficio elettorale del comune dove si è domiciliati al momento del voto
Cosa si ottiene
La possibilità di poter esercitare il diritto di voto presso il luogo in cui si è domiciliati (anche se diverso dalla residenza anagrafica), e in cui si sta svolgendo la consultazione elettorale
Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta libera ed entro 20 giorni dalla data del voto,allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’AUSL Servizio di Medicina Legale
Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nella giornata delle elezioni da un apposito seggio elettorale composto da un Presidente di seggio, da uno scrutatore e da un segretario.
- Modalità di avvio
- A domanda degli interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)
- Decorrenza termine
Dalla presentazione della domanda
- Fine termine
Entro la data di consegna degli elenchi ai presidenti di seggio, ovvero il giorno in cui viene costituito il seggio elettorale
- Tempo medio
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio.
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
- No
- Provvedimento finale
Attestazione del Sindaco di ammissione al voto domiciliare.
- Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
- Titolare del potere sostitutivo