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Disposizione del proprio corpo post mortem

Le "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" (L. n.10/2020 e d.P.R. n.47/2023), prevedono che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat, a cui si rimanda nell'appostia pagina di questo sito), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza.

Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza, a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.

La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.

A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle Dat un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute.

Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento.

Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.

Il fiduciario

Il fiduciario é indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e all'eventuale figura del sostituto del fiduciario (tale indicazione è facoltativa).

Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.

Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).

I centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti

I Centri sono individuati - dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente - individuato ai sensi della disciplina, ivi richiamata, sulle sperimentazioni cliniche relative ai medicinali per uso umano ed ai dispositivi medici - abbia rilasciato parere favorevole.

E' prevista l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento.

L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, è aggiornato tempestivamente, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l'individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente.

Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda sanitaria di appartenenza del disponente.

La restituzione della salma ai famigliari

I centri di riferimento sono tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi.

A chi si rivolge

A tutti coloro interessati a dare disposizioni rispetto al trattamento del proprio corpo una volta deceduti

Chi può presentare

I diretti interessati

Accedere al servizio

Come si fa

Deve essere presentata apposita dichiarazione all'ufficio di stato civile del Comune di residenza

Cosa si ottiene

La registrazione della propria dichiarazione in un apposito registro comunale, e la conservazione della dichiarazione agli atti del Comune.

Cosa serve

La dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti deve essere redatta in una delle forme previste, dall'articolo 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, per le  Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat).

Si ricorda che le Dat sono dichiarazioni attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Pertanto la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del corpo o dei tessuti potrà essere redatta nelle forme previste per le DAT con:

La dichiarazione di consenso all'utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti può essere consegnata all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, ma è necessario che venga consegnata anche all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati DAT, istituita presso il Ministero della salute  (Banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

La revoca del consenso

la revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento e con le stesse modalità richieste per la sua espressione.

La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla Banca dati DAT.

Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Costi e vincoli

Costi

Nessuno

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenza per la presentazione della dichiarazione da parte dei cittadini

Casi particolari

Per i minorenni, il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato (nelle medesime forme previste per gli adulti), da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari ai sensi della legge 184/1983; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

La registrazione della dichiarazione sull'apposito registro avviene non appena terminati i controlli di rito sulla documentazione presentata, e di norma è contestuale alla richiesta.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Deposito della Disposizione e iscrizione nel relativo registro

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Legge n.10/2020
d.P.R. n.47/2023

Ulteriori informazioni

Il decreto 23 agosto 2021, pubblicato nella G.U. 215 dell’8 settembre 2021, ha individuato i Centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute:

  • I.R.C.C.S. Multimedica;
  • I.R.C.C.S. Istituto neurologico mediterraneo Neuromed;
  • Sapienza Universita' di Roma;
  • Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna;
  • Universita' degli studi di Padova;
  • Azienda ospedaliero universitaria di Sassari;
  • Universita' degli studi di Messina;
  • Humanitas University;
  • Universita' degli studi di Palermo;
  • Universita' degli studi di Brescia;
  • I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato.

Ultimo aggiornamento

23-05-2023 18:05

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