Cos'è
La sentenza della Corte Costituzionale
Nella Gazzetta Ufficiale del 28/12/2016 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016 concernente “Stato civile - Cognome dei figli legittimi [nati dal matrimonio] - Attribuzione automatica del cognome paterno, pur in presenza di una diversa e contraria volontà dei genitori [nella specie, concordemente diretta ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a quello paterno]”.
la Corte ha ritenuto che la preclusione per la madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”, oltre a costituire violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo.
L’Alta corte ha inoltre evidenziato che “tale diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”
In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell’ambito della tutela offerta dall’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
In particolare, nella sentenza Cusan e Fazzo contro Italia del 7 gennaio 2014, la Corte di Strasburgo ha affermato che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.
Immediata applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale
A seguito di tale pronuncia l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, come sottolineato ripetutamente dalla Corte, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno.
Non vi erano dubbi che questo potesse riguardare i genitori uniti in matrimonio, quindi il figlio nato nel matrimonio, ma il principio dovrà essere esteso anche al caso di riconoscimento di filiazione naturale quando questo avvenga congiuntamente da parte dei genitori, come anche nel caso di adozione .
L’applicazione della sentenza della Corte è immediata e l’ufficiale dello stato civile è tenuto ad accogliere, senza indugio, le richieste dei genitori che, nelle ipotesi sopra indicate, di comune accordo, intendano attribuire il cognome paterno e quello materno.
Qualora, al momento delle formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione resa da uno solo dei genitori, sarà sufficiente la sua dichiarazione della volontà di entrambi i genitori.