Dispersione delle ceneri in natura
Per la dispersione in natura è necessaria anche l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune. Per le dispersioni in mare non è necessaria alcuna autorizzazione.
Per la dispersione in mare non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei comuni rivieraschi, a differenza delle dispersione nei laghi o lungo i fiumi.
Nel Comune di Mirandola è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
Dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale
Si rammenta che la dispersione delle ceneri nelle apposite aree del cimitero, per la stessa natura della loro destinazione, non contempla la possibilità che nell'area possano essere collocati oggetti a ricordo delle persone le cui ceneri sono state disperse, pertanto tali oggetti verranno rimossi.
Affido delle ceneri
In relazione all'affido delle ceneri si rimanda a quanto previsto dall'art.19 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
La cremazione e la dispersione delle ceneri del cittadino straniero
In relazione alla cremazione dei cittadini stranieri, si tratta di situazioni che presentano un collegamento sia con il nostro che con altri ordinamenti, e le norme di diritto internazionale privato (art.24 della L. n.218/1985), trattandosi in questo caso, come abbiamo visto precedentemente, di diritti della personalità, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto deceduto. Dal punto di vista pratico questo significa che, per fare un esempio, se muore in Italia un cittadino cinese, la legge che dovrà essere applicata, nel caso di richiesta di cremazione del cadavere, è la legge cinese.
Il primo aspetto da verificare è se lo Stato di cittadinanza del defunto consente o meno la cremazione del cadavere del suo cittadino e a quali condizioni.
Ci sono alcuni Stati la cui legge prevede che, dato che la morte è avvenuta in Italia, debba darsi applicazione alla legge italiana (Regno Unito, Germania, ecc.), per cui l’ufficiale di stato civile procederà come se fosse deceduto un cittadino italiano.
Vi sono altri casi in cui, nel caso di decesso di straniero, si applica la nostra legge: questo accade quando non è possibile pervenire alla conoscenza della legge straniera (art.14, Legge 218/1995) e in caso di apolidi o rifugiati, per i quali si applica l’art. 19, c. 1, Legge 218/1995: “se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o in mancanza la legge dello Stato di residenza”.
L’unica modalità concessa all’ufficiale di stato civile per arrivare alla conoscenza della legge straniera applicabile è quella di interpellare le nostre autorità consolari all’estero.
A ciò dobbiamo aggiungere che è necessario dare applicazione anche alle norme italiane, che prevedono che l’autorizzazione alla cremazione “non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo ... dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato” (art. 74 del d.P.R. n. 396/2000), oppure all’art. 76 del dpr 396/2000, secondo cui “il dirigente che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica ...”. In sostanza, se le cause della morte non sono chiare sarà necessario attendere il nulla osta della procura, indipendentemente dalla cittadinanza del defunto.
Tutta la procedura descritta dovrà essere messa in atto nel caso in cui lo straniero debba essere cremato in Italia.
Nel caso in cui, invece, la famiglia desiderasse, ad esempio, trasportare il congiunto nello Stato di provenienza per poi farlo cremare in un momento successivo, allora il Comune dovrebbe autorizzare soltanto un trasporto di cadavere, da farsi con le modalità a seconda che lo Stato in cui il defunto sarà trasferito abbia sottoscritto o meno la convenzione di Berlino del 1937. Saranno i familiari ad occuparsi del resto una volta rimpatriato il cadavere.
La dispersione delle ceneri all'estero
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, le considerazioni sono analoghe a quelle appena fatte, nel senso che anche la dispersione può essere qualificata, al pari della cremazione, come una modalità di gestione del corpo dopo la morte. Pertanto, se lo straniero vuole che le sue ceneri dopo la morte siano disperse, l’ufficiale di stato civile dovrà acquisire la conoscenza della legge nazionale del defunto, sempre interpellando il Consolato di riferimento.
Una volta acquisite le informazioni e dunque saputo se la dispersione è possibile e con quali modalità, l’ufficiale di stato civile potrà provvedere.
Come accade anche per la cremazione, possono esserci Stati che rimandano all’applicazione della legge italiana e dunque, in tal caso, è come se il defunto fosse cittadino italiano.
Tuttavia la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione del defunto straniero potrebbe dover essere effettuata all’estero, ma in questo caso l’autorizzazione alla dispersione può essere rilasciata solo dall’autorità straniera: al di fuori del territorio italiano la competente autorità non può autorizzare dispersione e chi ha interesse a disperdere le ceneri all’estero dovrà mettersi in contatto con la competente autorità straniera. In tal caso il Comune potrà solo autorizzare il trasporto delle ceneri all’estero (al riguardo si veda la circolare del Ministero della Sanità 24/1993), e una volta che le ceneri sono arrivate a destinazione saranno le autorità straniere a gestire la procedura di dispersione.