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Cremazione e destinazione delle ceneri

La cremazione

La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:

  • quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che potranno manifestare una loro volontà a normadell'art.79, c.2, del d.P.R. n.285/1990, le cui sottoscrizioni dovranno essere autenticate ai sensi dell'art.21 del d.P.R. n.445/1990;
  • quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).

Per quanto riguarda l'affido o la dispersione delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate, che deve però essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e tutti i familiari più prossimi,

A chi si rivolge

Ai famigliari dei defunti

Chi può presentare

I famigliari dei defunti

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di polizia mortuaria

Cosa si ottiene

L'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri, di cadavere o di resto mortale

Cosa serve

Dichiarazione dei familiari della volontà del defunto (d.P.R. 285/1990)

Dichiaranti la cremazione

Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in sua mancanza, tutti i parenti più prossimi di pari grado individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile

Dichiaranti dispersione o affido

E’ possibile dichiarare la volontà del defunto (dichiarazione sostitutiva d.P.R. 445/2000), che deve essere sottoscritta dal coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto quando il conviventedeceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, e da tutti i parenti più prossimi di pari grado

Tipologia di sottoscrizione

Firma autenticata quando la volontà del defunto non sia conosciuta. Documentazione soggetta all’imposta di bollo

Firma non autenticata quando la volontà del defunto sia conosciuta, con allegato documento d’identità. Documentazione non soggetta all’imposta di bollo (il pagamento dell'imposta di bollo è dovuto se la dichiarazione è comprensiva dell’istanza per il trasporto).

Conseguenze della sottoscrizione

La dichiarazione è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione

L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.

Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:

  • tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
  • inumate;
  • disperse nel cimitero, in natura o in mare;
  • affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).

L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:

  • atto testamentario del defunto;
  • una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).

Costi e vincoli

Costi

Imposta di bollo laddove previsto

Vincoli

Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei famigliari del defunto previste dalla normativa.

La firma dei famigliari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i famigliari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.

Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i famigliari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'art.700 del codice di procedura civile

Casi particolari

Dispersione delle ceneri in natura

Per la dispersione in natura è necessaria anche l’autorizzazione del Comune in cui dovrà avvenire la dispersione, che dovrà essere richiesta da chi si occupa della dispersione direttamente al Comune. Per le dispersioni in mare non è necessaria alcuna autorizzazione.

Per la dispersione in mare non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dei comuni rivieraschi, a differenza delle dispersione nei laghi o lungo i fiumi.

Nel Comune di Mirandola è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.

Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.

Dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale

Si rammenta che la dispersione delle ceneri nelle apposite aree del cimitero, per la stessa natura della loro destinazione, non contempla la possibilità che nell'area possano essere collocati oggetti a ricordo delle persone le cui ceneri sono state disperse, pertanto tali oggetti verranno rimossi.

Affido delle ceneri

In relazione all'affido delle ceneri si rimanda a quanto previsto dall'art.19 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Allegati

Modulistica

Trasparenza

Modalità di avvio
A richiesta degli interessati
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido delle ceneri

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.

Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.

L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

Per la cremazione: d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - d.P.R. 30 settembre 1990, n. 285 - L. Regione Emilia Romagna

Affido delle ceneri: Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 10 del 10 gennaio 2005 e n. 1622 del 13 ottobre 2008

Dispersione delle ceneri: Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 10 del 10 gennaio 2005 e n. 1622 del 13 ottobre 2008, e Regolamento comunale di polizia mortuaria

Ultimo aggiornamento

08-09-2022 14:09

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