Cos'è
La comunicazione del percorso e delle soste del corteo funebre, e le modalità con cui questo verrà svolto, deve essere comunicato all’ufficio cimiteriale dall’Agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto o da un famigliare del defunto, non oltre le 24 ore dall’inizio del trasporto.
L'autista del carro è tenuto a seguire tragitti ed ad attenersi a comportamenti di guida che, nel rispetto delle norme di circolazione, limitino al massimo il pericolo ed intralcio, nonché la frammentazione del corteo delle macchine al seguito.
Qualora non sia possibile il tragitto su percorsi alternativi, i mezzi adibiti alla consegna dei feretri ed i cortei funebri possono transitare nelle zone a traffico limitato.
Il corteo funebre può essere scortato da agenti della Polizia Municipale, da altro Corpo preposto alla sicurezza stradale o da altro soggetto appositamente incaricato, qualora la scorta fosse ritenuta necessaria al fine di garantire l’incolumità pubblica e la corretta circolazione stradale.
In ogni caso il personale delle Agenzie di onoranze funebri non è autorizzato a svolgere funzioni di scorta o regolazione del traffico.
Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri a piedi, durante la cerimonia, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio polizia mortuaria.
Ai famigliari che, in occasione di un rito funebre, intendano organizzare un corteo
Chi può presentare
I famigliari del defunto o le ditte di onoranze funebri appositamente incaricate dai famigliari
La richiesta di corteo funebre deve essere presentata non oltre le 24 ore da quando sia stata fissata l'ora d'inizio del rito funebre
- Modalità di avvio
- A domanda degli interessati o di agenzie di onoranze funebri opportunamente incaricate
- Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
- Fine termine
30 giorni. Il procedimento non potrà essere comunque terminato prima che siano trascorse 24 ore dall'ora di inizio del trasporto funebre
- Tempo medio
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
- No
- Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
- Titolare del potere sostitutivo