Cos'è
Il Passaporto Mortuario
La domanda deve essere presentata all'ufficio di stato civile del Comune del decesso o del Comune ove il cadavere è stato rinvenuto.
La documentazione da presentare varia a seconda che il trasporto sia diretto o meno ad uno dei paesi aderenti alla convenzione di Berlino del 10.2.1937.
Devono ugualmente richiedere l'autorizzazione coloro che, avendone titolo, desiderino introdurre in Italia la salma, le ceneri od i resti mortali mineralizzati di una persona deceduta all'estero per la sua sepoltura in un cimitero del territorio comunale.
In caso di estradizione di salma all'adempimento provvede in genere e di norma l'agenzie funebre incaricata dai familiari.
Ai famigliari o alle ditte di onoranze funebri che devono fare espatriare un deceduto.
Chi può presentare
I famigliari del deceduto o una ditta di onoranze funebri opportunamente autorizzata dai famigliari
Come si fa
E' necessario rivolgersi all'ufficio di polizia mortuaria del comune di decesso
Cosa si ottiene
Costi
Imposta di bollo, laddove richiesto
- Modalità di avvio
- A domanda degli interessati o di agenzie di onoranze funebri opportunamente incaricate
- Decorrenza termine
Dalla presentazione della richiesta
- Tempo medio
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni. L'autorizzazione al trasporto di cadavere non potrà essere rilasciata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso.
- Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
- No
- Provvedimento finale
Rilascio di autorizzazione al trasporto all'estero di cadavere, resto mortale o cenere.
- Atti e documenti a corredo dell'istanza
Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
- Titolare del potere sostitutivo
- Riferimenti normativi
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
d.P.R. 30 settembre 1990, n. 285,
Convenzione di Berlino del 10.2.1937