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Il Passaporto Mortuario

La domanda deve essere presentata all'ufficio di stato civile del Comune del decesso o del Comune ove il cadavere è stato rinvenuto.

La documentazione da presentare varia a seconda che il trasporto sia diretto o meno ad uno dei paesi aderenti alla convenzione di Berlino del 10.2.1937.

Devono ugualmente richiedere l'autorizzazione coloro che, avendone titolo, desiderino introdurre in Italia la salma, le ceneri od i resti mortali mineralizzati di una persona deceduta all'estero per la sua sepoltura in un cimitero del territorio comunale.

In caso di estradizione di salma all'adempimento provvede in genere e di norma l'agenzie funebre incaricata dai familiari.

A chi si rivolge

Ai famigliari o alle ditte di onoranze funebri che devono fare espatriare un deceduto.

Chi può presentare

I famigliari del deceduto o una ditta di onoranze funebri opportunamente autorizzata dai famigliari

Accedere al servizio

Come si fa

E' necessario rivolgersi all'ufficio di polizia mortuaria del comune di decesso

Cosa si ottiene

Il passaporto mortuario

Cosa serve

Cosa presentare per l'estradizione di salma, resti mortali o ceneri dall'Italia ad un paese NON aderente alla Convenzione di Berlino

Per l'estradizione di una salma:

  • Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
  • Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale la salma è diretta, munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista. 
  • Certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento). 
  • Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma. 
  • eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni.
  • Deve essere stata richiesta e conseguita l'autorizzazione al seppellimento ed il decreto per il trasporto fuori comune, l'estratto per riassunto dell'atto di morte è acquisito d'ufficio.

Per l'estradizione di ceneri o resti mortali:

  • Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, indicazione se si tratti di resti mortali o ceneri, modalità, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
  • Nulla-osta per l'introduzione rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale i resti mortali o le ceneri sono diretti, con legalizzazione se prevista.

L'autorizzazione è comunicata al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre) Il Passaporto mortuario è rilasciato in lingua italiana con oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione a carico degli interessati.

Cosa devo presentare per l'estradizione di salma dall'Italia ad un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10.2.1937

Per l'estradizione di una salma

  • Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
  • certificato dell'azienda Usl attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento). Nel certificato inoltre l'asl deve dichiarare l'osservanza alle disposizioni previste dalla Convenzione di Berlino del 10.2.1937 
  • se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma. 

Per l'estradizione di ceneri e resti mortali

  • Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.  
  • deve essere stata separatamente richiesta e conseguita l'autorizzazione al trasporto 

Come introdurre in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri provenienti da un paese NON aderente alla Convenzione di Berlino

La domanda al Comune è inoltrata direttamente dall'Autorità diplomatico/consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza (a seguito di richiesta del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti/ceneri richiesto dai familiari/incaricati nel paese di provenienza). L'autorizzazione è comunicata all'Autorità Consolare Italiana competente.

Il provvedimento è comprensivo dell'autorizzazione al trasporto.

Successivamente il Comune riceve direttamente dall'Autorità Consolare Italiana copia del nulla-osta all'introduzione in Italia di salma/resti mortali/ceneri, comprensivo, se dovuta, della dichiarazione che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990 e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso d.P.R.(disposizioni sul trasporto e trattamento) oltre all'estratto di morte legalizzato e tradotto nelle forme previste.

Come introdurre in Italia una salma, resti mortali mineralizzati o ceneri, provenienti da un paese aderente alla Convenzione di Berlino del 10.2.1937

Il passaporto mortuario è rilasciato direttamente dalla Autorità Consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza, a richiesta di familiari/incaricati in quel paese.

Trasparenza

Modalità di avvio
A domanda degli interessati o di agenzie di onoranze funebri opportunamente incaricate
Decorrenza termine

Dalla presentazione della richiesta

Fine termine

30 giorni

Tempo medio

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni. L'autorizzazione al trasporto di cadavere non potrà essere rilasciata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso.

Silenzio assenso/Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento finale
No
Provvedimento finale

Rilascio di autorizzazione al trasporto all'estero di cadavere, resto mortale o cenere.

Responsabile del procedimento
Domiziano Battaglia
Dirigente
Luca Bisi
Atti e documenti a corredo dell'istanza

Se la domanda non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.

Titolare del potere sostitutivo

Dirigente del Servizio

Riferimenti normativi

d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
d.P.R. 30 settembre 1990, n. 285,
Convenzione di Berlino del 10.2.1937

Ulteriori informazioni

La regolarità amministrativa ai fini del trasporto funebre all'estero

L'impresa funebre che effettua il trasporto all'estero, qualora non fosse un'Agenzia del territorio o un'Agenzia con sede all'estero, dovrà esibire la documentazione attestante la regolarità amministratiova per lo svolgimento dell'attività funebre (nel caso di Agenzia con sede all'estero, le autorizzazioni sono quelle rilasciate dal paese della sede legale). Nel caso in cui la documentazione sia in lingua straniera, questa dovrà essere legalizzata e tradotta.
La documentazione relativa alla regolarità amministrativa per lo svolgimento dell'attività funebre, qualora l'Agenzia che effettua il trasporto abbia sede legale in Italia o in un paese dell'Unione europea, può essere dichiarata ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n.445/2000, ma l'autorizzazione al trasporto verrà rilasciata solo una volta che l'Ufficio di Polizia Mortuaria abbia verificato la veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto.

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 14:08

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